Gruppi di società

Andrea Marchegiani
29 Maggio 2017

Il legislatore italiano non fornisce una definizione organica di gruppo aziendale, bensì sviluppa l'argomento trattando il tema del controllo, definendo quindi cosa si intende per società controllante, ovvero: le società che detengono in un'altra società la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria; le società che dispongono di voti sufficienti per esercitare l'influenza dominante sempre in assemblea ordinaria; le società che controllano un'altra società per vincoli contrattuali. Il gruppo di società deve rispettare apposite disposizioni in materia di imposte dirette ed IVA; la Legge di Bilancio 2017 ha inoltre introdotto, a decorrere dal 2018, la nuova figura del Gruppo Iva.
Inquadramento

Attraverso l'assunzione di partecipazioni si realizza l'architettura societaria dei gruppi di società, aggregazioni di imprese che, pur mantenendo la loro autonomia sotto il profilo giuridico, rispondono e sono strumentali al raggiungimento di un comune interesse economico che viene perseguito attraverso l'esercizio di una direzione unitaria e di un'nfluenza dominante del soggetto controllante.

La struttura del gruppo rappresenta l'articolazione ineluttabile di strutture multinazionali di grandi dimensioni che hanno la necessità di suddividere il rischio di impresa attraverso la creazione di realtà giuridicamente distinte, che si articolano in strutture operative più snelle e che esercitano la propria attività economica in molteplici settori. Il Gruppo viene diretto dalla società capogruppo della “holding”, la quale imprime le strategie fondanti la direzione unitaria.

La normativa nazionale si occupa di disciplinare questa figura giuridica fornendo norme che tutelino i soci di minoranza ed i creditori sociali delle società controllate attraverso tutele preventive e repressive volte da un lato ad informare coloro che potenzialmente possono avvicinarsi alla realtà di gruppo e dall'altro finalizzate all'eliminazione dei danni ingiustamente causati ai terzi dalla società capogruppo nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento.

Tali norme sono state introdotte per la prima volta all'interno del Codice Civile dalla Riforma del Diritto societario del 2003 e possono essere rinvenute dagli articoli 2497 e successivi. Tali norme riguardano tutti i gruppi indipendentemente dalla forma giuridica assunta dalla capogruppo e dalle società partecipate.

Il Codice Civile all'interno del corpus di norme che disciplinano la società per azioni, forma giuridica assai più diffusa all'interno dei gruppi societari, ha previsto specifiche norme mirate a disciplinare specifici obblighi degli organi sociali nell'ipotesi in cui la società appartenga ad un gruppo, quali ad esempio:

Articolo Codice Civile

Art. 2381 c. 5

Gli organi delegati all'interno del consiglio di

amministrazione debbono riferire in merito alle

operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e

dalle sue controllate

Art. 2403-bis

Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori

notizie con riferimento alle controllate o su determinati

affari

Art. 2409

Il collegio sindacale può sporgere denuncia al tribunale

qualora l'organo amministrativo compia gravi

irregolarità tali da arrecare danno alle società

controllate

Le norme riguardanti direzione e coordinamento innanzitutto sono tese ad individuare specifiche tutele per i soci di società soggette a direzione e coordinamento, prevedendo un'ipotesi di recesso nel caso in cui la direzione e coordinamento cessi o, al contrario, inizi ad essere esercitata. Ciò in quanto cambiano le condizioni di rischiosità dell'investimento effettuato.

Esistono poi norme specifiche per l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento quali ad esempio quelle riguardanti la pubblicità riguardante l'appartenenza ad un gruppo (art. 2497-bis c. 1 c.c.) e l'effettuazione di finanziamenti infragruppo (art. 2497-quinquies c.c.).

In evidenza: la direzione ed il coordinamento

Si è in presenza di attività di Direzione e Coordinamento quando un soggetto giuridico, persona fisica o società nelle sue vesti giuridiche, esercita un'influenza nell'assemblea dei soci della società partecipata tale da determinarne gli indirizzi.

La legge presume, fino a prova contraria, che esiste direzione e coordinamento nelle seguenti fattispecie:

1. Qualora si sia in presenza dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato;

2. Qualora si detenga la maggioranza dei voti in assemblea dei soci;

3. Qualora si eserciti un'influenza dominante in assemblea dei soci;

4. Qualora si eserciti un'influenza contrattuale tale da controllare la società;

5. Qualora in virtù di clausole statutarie si eserciti un'influenza tale da controllare la società.

1. L'art. 2497-sexies c.c. prevede che la società obbligata alla redazione del bilancio consolidato eserciti

attività di direzione e coordinamento nei confronti di quelle società il cui bilancio è obbligatoriamente incluso all'interno del bilancio consolidato. L'art. 25 del D.Lgs. 127/91 sancisce tale obbligo nei confronti di quelle società che controllano altre società, fatta eccezione per i gruppi di piccole dimensioni che non superano almeno due dei seguenti limiti: attivi patrimoniali maggiori a 12,5 milioni di euro totale dei ricavi, maggiore a 25 milioni di euro ed un numero di dipendenti maggiore alla 250 unità;

2. La maggioranza dei voti in assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2359, co. 1 c.c. rappresenta una presunzione legale relativa di direzione e coordinamento;

3. L'art. 2359 2 co. c.c. presume che qualora il soggetto controllante disponga di un numero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea dei soci di un'altra società, su di questa eserciti un'attività di direzione e coordinamento. Ciò può ad esempio accadere qualora il principale socio detenga un numero tale di azioni che, seppur di maggioranza relativa, gli consentono di governare l'assemblea e in quanto la restante parte del capitale è frammentata in maniera tale da non esprimere un voto unitario essendo assenti patti di sindacato;

4. Un'influenza dominante e quindi una presunta attività di direzione e coordinamento può essere altresì vantata in virtù di particolari rapporti contrattuali, come ad esempio nei casi di monocommittenza e quindi di dipendenza economica da un unico soggetto, o di titolarità di brevetti o di intangibles in generale su cui si basa l'attività d'impresa;

5. Particolari clausole statutarie possono attribuire il controllo dell'assemblea ordinaria della società o in alternativa attribuire alcuni particolari diritti a determinate categorie di soci. Tuttavia, il diritto riservato ad alcuni soci ad esempio di nominare l'organo amministrativo non costituisce di per sé una clausola statutaria tale da garantire il controllo della società partecipata e quindi la direzione ed il coordinamento.

In assenza di apposita definizione, il gruppo di società può essere identificato come “un'aggregazione di imprese societarie formalmente autonome ed indipendenti l'una dall'altra, ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria. Tutte sono infatti sotto l'influenza dominante di un'unica società” (Campobasso, p. 289).

I gruppi aziendali rappresentano quindi una forma di concentrazione aziendale, che si realizza mediante rapporti di partecipazione in imprese operanti nello stesso settore o in settori diversi; dette società, pur conservando la loro individualità giuridica, sono gestite da un unico soggetto economico, e possono essere definite controllate o collegate .

Ai sensi dell'art. 2359 c.c.sono considerate società controllate:

  1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
  2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
  3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”.

Gruppi di imprese nell'ambito aziendalistico/civilistico

In un gruppo di società è possibile distinguere:

  • La società capogruppo o holding, il cui soggetto economico ha potere di controllo a livello decisionale e amministrativo sulle società del gruppo;
  • le società controllate, delle quali la holding possiede direttamente o indirettamente la totalità o la maggioranza delle azioni;
  • le società collegate, nelle quali la holding ha un'influenza notevole.

La partecipazione al capitale di una società del gruppo è definita:

  • diretta quando una società controlla un'altra società;
  • indiretta quando una società controlla una società che a sua volta ne controlla una o più.

Sempre in tema di partecipazioni si possono verificare casi di partecipazioni incrociate tra le società del gruppo.

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 127/1991, inoltre, il gruppo deve predisporre un bilancio consolidato.

La definizione di gruppo deriva, quindi, in maniera indiretta, dall'individuazione delle società controllanti e controllate che il citato Decreto regola ai fini dell'obbligo della redazione.

In particolare:

  • l'art. 25 individua le imprese controllanti soggette all'obbligo della redazione del bilancio consolidato;
  • l'art. 26 stabilisce quando le imprese devono essere considerate controllate ai fini del consolidamento del bilancio; esso inoltre definisce l'area di consolidamento, vale a dire quali imprese devono essere inserite nel bilancio consolidato della controllante;
  • l'art. 27 stabilisce quali soggetti sono esonerati dalla redazione del bilancio consolidato;

in ogni caso detto Decreto individua i soggetti obbligati a presentare il bilancio consolidato, stabilisce la sua struttura, indica i principi di redazione e i metodi di consolidamento.

In evidenza: Fallibile l'holder persona fisica

La Corte di Cassazione – Sezione Civile – con Sentenza del 6 marzo 2017 n. 5520 ha affermato che “È configurabile una holding di tipo personale allorquando una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio. A tal fine è necessario che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo (cosiddetta holding pura), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta holding operativa), si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio, fonte, quindi, di responsabilità diretta del loro autore, e presenti altresì obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima”. Pertanto, poiché l'holder persona fisica pone in essere atti in nome proprio, idonei quindi a far sorgere una responsabilità personale dell'autore, la fallibilità della società capogruppo può determinare, come nel caso di specie, una contestuale fallibilità dell'holder persona fisica, quale imprenditore. Inoltre, sostiene la Corte che non sussiste alcuna incompatibilità tra la contemporanea esistenza di un holder persona fisica ed una società capogruppo, posta al vertice di tutte le altre società dirette dall'holder stesso.

Le forme di pubblicità

Il Codice Civile ed, in particolare, l'art. 2497-bis c.c., dispone che una società appartenente ad un gruppo in qualità di soggetto sottoposto a direzione e coordinamento, debba indicare, negli atti e nella propria corrispondenza, la propria appartenenza ad un gruppo mediante, ad esempio, la locuzione “…società sottoposta a direzione e coordinamento di……”, pubblicizzando altresì tale circostanza mediante apposita iscrizione presso il Registro delle imprese.

Tale forma pubblicitaria che ha lo scopo di rendere nota la struttura giuridica dei gruppi attraverso un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, ha la natura di pubblicità notizia.

L'omissione di tale adempimento, tuttavia, rende personalmente responsabili gli amministratori delle società, che avrebbero dovuto procedere all'iscrizione dei danni causati a terzi in seguito a tale omissione.

In capo agli amministratori incombe l'obbligo di pubblicizzare l'appartenenza ad un gruppo anche all'interno della relazione degli amministratori, che forma parte integrante del bilancio di esercizio, evidenziando i rapporti nel corso dell'esercizio con la società capogruppo e con le altre società appartenenti allo stesso, indicandone anche gli effetti economici.

Inoltre, nella Nota Integrativa, che è il documento informativo costituente parte integrante del Bilancio d'esercizio, sarà necessario indicare, in un apposito prospetto, i dati dell'ultimo bilancio disponibile della società che effettua attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis del CC. Si precisa che per individuare la società che esercita attività di direzione e coordinamento è valido quanto contenuto nell'art. 2497 sexies CC. che rimanda alla nozione di controllo contenuta nel citato art. 2359 CC (nei casi in cui non sia stata pubblicizzata l'appartenenza al gruppo con le modalità sopraindicate).

I finanziamenti infragruppo

Il rimborso dei finanziamenti concessi dalla società capogruppo alle società controllate, nonché quelli erogati da società sottoposte a comune controllo, risulta postergato rispetto alla soddisfazione delle altre passività contratte a titolo di debito. Tale disposizione, contenuta nell'art. 2497-quinquies c.c., equipara il trattamento dei finanziamenti infragruppo a quanto disposto dall'articolo 2467 in tema di finanziamenti effettuati dai soci, estendendone tuttavia il trattamento anche ai finanziamenti effettuati da società consociate.

L'art. 2467 c.c. prevede che il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci sia postergato rispetto alla soddisfazione degli altri debiti, qualora avvenuto nell'anno anteriore la dichiarazione di fallimento. Pertanto, qualora il rimborso sia avvenuto in violazione dell'articolo in oggetto, il socio dovrà rimborsare quanto ricevuto.

La presente disciplina non riguarda la totalità dei finanziamenti effettuati dai soci e nel caso dei gruppi dalle società controllanti e consociate ma solo quelli effettuati in situazioni di eccessivo squilibrio di indebitamento, considerata la tipologia di attività esercitata dalla società (art. 2467, comma 2 c.c.).

L'eventuale rinuncia al credito vantato dal socio nei confronti della società non costituisce una sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 88, comma 4 del TUIR. Tuttavia come stabilito dal successivo comma 4-bis la rinuncia dei soci ai crediti verrà considerata sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale.

A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero, pertanto la sopravvenienza verrà tassata per l'intero ammontare corrispondente al suo valore nominale.

Di seguito si riporta un fac-simile di dichiarazione sostitutiva pocanzi citata:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 Dpr 445/2000)

Il sottoscritto/a [….......................................] nato a […...................] il [….............] residente a [….....................] via […..........................] codice fiscale […..................................]

Oppure

La società […..................................] con sede legale in […..................................] codice fiscale[…..................................] .

  • consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (art. 76, Dpr n. 445/2000)
  • viste le disposizioni di cui all'art. 88, comma 4-bis, del Dpr 917/1986

DICHIARA

1. di essere socio della società [....................…....] con una partecipazione pari a [….......................];

2. che il valore fiscale del Credito vantato verso la società [….....................], oggetto di rinuncia come da separata dichiarazione, è pari ad euro […................]

Data

Firma

Va inoltre specificato che a decorrere dal 1 gennaio 2016 o dai periodi amministrativi iniziati successivamente, l'art. 2426, co. 1, n. 8 c.c. impone che “i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”.

Come precisato dal par. 42 del OIC 19, nella sua nuova versione 2016: “Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 54-57. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).”

In sostanza, tale metodo non viene applicato al bilancio redatto in forma abbreviata e al bilancio delle micro- imprese, pertanto i debiti potranno essere valutati e rilevati al suo valore nominale, ossia in base al suo ammontare definito contrattualmente, che occorre pagare al debitore per estinguere il debito.

In evidenza: il costo ammortizzato

La definizione di costo ammortizzato è contenuta nel par. 9 dello Ias 39 al quale l'art 2426 del c.c fa rinvio. Nel principio contabile internazionale, esso è descritto come “il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.

Con la contabilizzazione al costo ammortizzato, si avrà che dovranno essere rilevati gli interessi anche per i finanziamenti soci infruttiferi, calcolandoli con il tasso di interesse effettivo, ovvero in base al tasso che uguaglia i flussi di cassa futuri al valore iniziale del debito.

Ai sensi del OIC 19 (par. 48), in sede di rilevazione iniziale, per tener conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato.

Se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito. In tal caso, il valore di iscrizione iniziale del debito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione. (par. 50 OIC 19), e si può calcolare utilizzando la formula che segue:

Nell'ipotesi di prestito infragruppo infruttifero di durata superiore a 12 mesi, erogato dalla società controllante, si procederà all'attualizzazione del debito con la precisazione che la differenza positiva tra valore nominale e attuale del debito, sara iscritta a titolo definitivo:

  • dalla controllante ad incremento della partecipazione (e non tra gli oneri finanziari);
  • dalla controllata ad incremento del patrimonio netto (e non tra i proventi finanziari)
La responsabilità della società capogruppo

L'art. 2497, comma 1, c.c. disciplina la responsabilità della società capogruppo nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, affermando che la gestione delle società del gruppo deve essere ispirata ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, rispondendo dei pregiudizi arrecati ai soci per il pregiudizio eventualmente arrecato alla redditività delle partecipate e conseguentemente per la diminuzione del valore delle partecipazioni detenute.

La società capogruppo risponde allo stesso modo per i danni cagionati ai creditori sociali delle società, su cui viene esercitata direzione e coordinamento, qualora tale attività non sia ispirata ai medesimi principi e ciò sia causa di danni a terzi.

Tuttavia, l'articolo 2497, comma 1, ultimo periodo, prevede che non si possa parlare di responsabilità per danno procurato qualora il risultato complessivo della direzione e coordinamento elimini i pregiudizi eventualmente arrecati (vantaggi compensativi).

Il danno potrebbe inoltre essere eliminato a seguito di specifiche operazioni a ciò indirizzate.

Rispondono solidalmente con la società che abbia procurato il danno anche coloro che hanno concorso alla commissione del fatto lesivo (es. amministratori).

Il trattamento fiscale

Le peculiarità in ambito IRES: l'opzione per il consolidato fiscale

Ai fini dell'imposizione diretta, il gruppo di imprese può optare per la tassazione unitaria dei risultati economici conseguiti dalle società che ne fanno parte, previa specifica opzione.

Il T.U.I.R. prevede due forme di consolidato fiscale: il consolidato fiscale nazionale, il quale trova applicazione nel caso in cui le società controllate siano residenti, ed il consolidato fiscale mondiale.

La prima forma di consolidamento degli imponibili viene disciplinata dagli articoli che vanno dal 117 al 129 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, mentre quello mondiale dal 130 al 142.

Il consolidato fiscale permette di realizzare un'unica base imponibile in capo alla società capogruppo, a prescindere dall'obbligo civilistico di redigere il bilancio consolidato. Le società controllate che su specifica opzione partecipano alla tassazione unitaria di gruppo, trasferiscono la loro base imponibile (ai fini delle sole imposte sui redditi e non ai fini IRAP) in capo alla società consolidante che avrà, pertanto, la possibilità di compensare i risultati positivi con quelli negativi rivenienti dalle partecipate.

L'opzione per il consolidato può essere esercitata anche solo da alcune delle società controllate.

Tale opzione risulta irrevocabile per tre esercizi, a seguito della quale gli obblighi di versamento delle imposte vengono trasferiti presso la società consolidante, dove viene eletto dalle società controllate il proprio domicilio per lo stesso arco temporale. Tuttavia, benché gli obblighi di versamento siano previsti in capo alla società controllante, la responsabilità fiscale per le maggiori imposte eventualmente accertate investe solidalmente anche ciascuna società controllata che partecipa al consolidato ai sensi del 2 comma, art. 127 del Tuir , mentre per quanto riguarda violazioni relative alla determinazione del reddito di gruppo, la responsabilità permane esclusivamente in capo al soggetto capogruppo.

L'art. 7-quater D.L. 193/2016 (conv. L. 225/2016) ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali, tra cui anche il regime del consolidato fiscale nazionale e mondiale.
Quindi, a partire dal 2017 non occorrerà più inviare la comunicazione: il regime si rinnoverà automaticamente per il periodo previsto dalla legge, salvo che l'opzione non venga espressamente revocata con le stesse modalità e termini previsti per la scelta originaria.

Quanto ai soggetti ammessi a partecipare a tale regime, l'art. 117 T.U.I.R. prevede che possono aderire:

  • le società controllate nelle quali la capogruppo abbia una partecipazione superiore al 50% sia in termini di diritti di voto che di partecipazione agli utili;
  • le società partecipate non devono beneficiare di riduzioni nell'aliquota impositiva, non devono essere sottoposte a fallimento, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta;
  • le società partecipate non devono avere optato per il regime della trasparenza fiscale o per quello della tonnage tax;
  • gli esercizi sociali della società controllante e delle controllate debbono avere un'identità di durata;
  • le società partecipanti al consolidamento debbono avere la seguente forma giuridica e caratteristiche:

Società controllante

Società controllata

Spa, Sapa, Srl, Cooperativa, Società di mutua assicurazione, ente commerciale.

Spa, Sapa, Srl.

Può anche essere residente all'estero a condizione che:

  • il paese di residenza della stessa deve aver stipulato con l'Italia una convenzione contro le doppie imposizioni che consenta un adeguato scambio di informazioni;
  • la consolidante deve esercitare in Italia una attività di impresa mediante una stabile organizzazione nel cui patrimonio è compresa la partecipazione in ciascuna società controllata inclusa nel consolidato.

Residenza in Italia

Il trattamento ai fini IVA

Ai fini IVA, l'art. 73, co. 3, D.P.R. n. 633/1972, consente alle società legate da rapporti di controllo di poter optare per la liquidazione dell'imposta a livello di gruppo, concentrando in capo alla controllante tutti gli adempimenti relativi alle liquidazioni e versamenti periodici di tutte le società appartenenti al gruppo, compensando posizioni creditorie con quelle debitorie.

Le società controllate, aderendo a tale procedura, perdono, quindi, la facoltà di utilizzare eventuali saldi a credito, ad esempio in compensazione orizzontale. Alla società controllante saranno, pertanto, trasferiti saldi a credito ma anche a debito, i cui versamenti saranno effettuati da quest'ultima.

Le società controllate apporranno a margine della propria liquidazione IVA la dicitura “saldo trasferito alla società controllante……partiva IVA…..”, mentre quest'ultima, all'interno delle proprie liquidazioni IVA, dovrà riportare anche i saldi delle società controllate che avranno aderito alla procedura.

Ciascuna società rimarrà tuttavia responsabile per tutti i propri adempimenti formali, quali ad esempio registrazioni contabili, la tenuta dei registri contabili ed altro, prodromici alla liquidazione dell'imposta.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 11 aprile 2008, n. 151/E e nella successiva del 11 maggio 2011, n. 56/E, i crediti anteriori all'adesione alla procedura della liquidazione di gruppo rimangono nell'esclusiva disponibilità della società controllata che ha generato il credito che, pertanto, non può essere trasferito alla controllante.

Possono aderire alla procedura in oggetto le società di capitali residenti in Italia o nell'Unione Europea, le cui azioni o quote siano possedute per almeno il 50% da altre società controllanti, ed il cui possesso risalga ad almeno il primo giorno dell'anno solare precedente.


Al fine di potersi avvalere del predetto regime risulta necessario per la società controllante inviare con modalità telematica un apposito modello (Mod. IVA 26), non essendo sufficiente il solo comportamento concludente. Si precisa che, all'interno del modello, dovranno essere indicati i dati delle società partecipanti alla liquidazione di gruppo ma anche i dati delle società che partecipano alla catena di controllo ma che non aderiscono a tale procedura che, è bene sottolineare, resta pur sempre facoltativa.

Per quanto concerne infine gli obblighi dichiarativi di ciascuna società coinvolta nella liquidazione iva di gruppo, ciascuna società presenterà sia la comunicazione annuale che la propria dichiarazione secondo le modalità ordinarie.

In passato, e cioè fino al 2013, la società controllante, oltre alla consueta dichiarazione, doveva presentare anche il prospetto riepilogativo delle liquidazioni periodiche del gruppo (Mod. 26 LP) ed il prospetto riepilogativo dei versamenti periodici di ciascuna società; tuttavia, detto modello IVA 26/LP (che doveva essere presentato dalla società controllante al competente Agente della riscossione unitamente alle eventuali garanzie per le eccedenze di credito compensate) è stato soppresso a decorrere dall'anno 2014.

Pertanto, dal 2014 i dati confluiscono nelle dichiarazioni IVA annuali riferite alle singole società del gruppo e, in particolare, nel quadro VH.

In particolare, il rigo VH13 deve essere compilato, ad esclusione della casella “metodo”, anche dalle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo che devono indicare gli importi trasferiti alla società controllante tenuta a determinare l'acconto dovuto per il gruppo.

Inoltre, nel quadro VK devono essere indicati i dati della società controllata e l'ammontare dei crediti e debito trasferiti al gruppo. Detti importi dovranno trovare corrispondenza nel quadro VS, che contiene la distinta di tutte le società del gruppo.

Il gruppo IVA

Con la Legge di Bilancio 2017, è stato inserito un nuovo titolo nel DPR n. 633/1972 denominato “Gruppo IVA”.

Le disposizioni in commento (art. 1, commi 24-31) inizieranno a decorrere dal 2018.

Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato “gruppo IVA”.

In evidenza: vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo

Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'art. 2359, 1 comma, n. 1), c.c. e almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente:

  1. tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
  2. detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

  1. svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
  2. svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
  3. svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

In ogni caso, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario, si presumono sussistenti anche i vincoli economico e organizzativo; per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo è invece necessario presentare all'Agenzia delle entrate istanza di interpello.

Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria (ex art. 113, comma 1, del TUIR). Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico è presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello.

Secondo le nuove disposizioni non possono partecipare ad un gruppo IVA:

  1. le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
  2. i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario (in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse);
  3. i soggetti sottoposti ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);
  4. i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

Costituzione del gruppo IVA

Il gruppo IVA è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo.

In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o più di detti soggetti:

  1. l'effettivo vantaggio fiscale conseguito è recuperato a carico del gruppo IVA;
  2. il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo medesimo.

L'opzione è esercitata mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del gruppo, di apposita dichiarazione contenente:

  1. la denominazione del gruppo IVA;
  2. i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA, di seguito denominato “rappresentante di gruppo”, e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo;
  3. l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all'articolo 70-ter;
  4. l'attività o le attività che saranno svolte dal gruppo IVA;
  5. l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione; l'elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo anno di validità dell'opzione;
  6. la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma.

Se la dichiarazione è presentata:

  • dal 1° gennaio al 30 settembre, l'opzione ha effetto a decorrere dall'anno successivo;
  • dal 1° ottobre al 31 dicembre, l'opzione ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

A tal proposito, la nuova norma stabilisce che (fermi restando i vincoli di cui all'articolo 70-ter) l'opzione è vincolante per un triennio, decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto.

Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca.

In evidenza: Vincoli creati negli anni successivi e partecipazione al gruppo IVA

Se, negli anni di validità dell'opzione, i vincoli economico e organizzativo si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati esclusi dal gruppo IVA, ovvero se il vincolo finanziario si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione, detti soggetti partecipano al gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati.

In tal caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati.

In caso di mancata inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel gruppo IVA, si applicano le disposizioni relative al caso di mancato esercizio dell'opzione.

In evidenza: Disposizioni in materia di opzioni e revoche

La revoca dell'opzione esercitata è comunicata dal rappresentante di gruppo con apposita dichiarazione, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA.

Detta revoca opera nei confronti di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA.

Se la suddetta dichiarazione è presentata:

  • dal 1° gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall'anno successivo.
  • dal 1° ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

È bene precisare, inoltre, che l'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA comporta il venir meno degli effetti delle opzioni in materia IVA esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.

Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, mentre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA.

Gli obblighi e i diritti in materia di IVA sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.

Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA

Per quel che riguarda l'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA, essa non si trasferisce al gruppo e può essere chiesta a rimborso anche in mancanza delle specifiche condizioni richieste dall'articolo 30 del DPR n. 633/1972 o compensata in F24.

Tale regola non si applica per quella parte dell'eccedenza detraibile che è pari ai versamenti IVA effettuati con riferimento a tale precedente anno.

Adempimenti e responsabilità

Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti in materia di operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei suoi confronti nei modi ordinari.

Se il rappresentante di gruppo non può esercitare l'opzione, assolve le funzioni di rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo.

Se invece il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA (individuato ai sensi del periodo precedente).

Il rappresentante di gruppo è inoltre responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione, mentre gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.

Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA

L'opzione per la costituzione del gruppo IVA da parte di un soggetto per il quale non sussistono i requisiti necessari è priva di effetti limitatamente a tale soggetto.

Un soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare a detto gruppo se, alternativamente:

  1. viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto;
  2. è riconosciuto il venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto;
  3. subisce il sequestro giudiziario dell'azienda;
  4. è sottoposto a una procedura concorsuale;
  5. è posto in liquidazione ordinaria.

In particolare, la partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si verificano gli eventi di cui ai numeri 1), 3), 4) o 5), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data, mentre nell'ipotesi di cui al numero 2) cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è riconosciuto il venir meno del vincolo.

Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralità dei soggetti partecipanti.

In entrambi i casi (di un partecipante e/o del gruppo) la cessazione va comunicata dal rappresentante di gruppo entro 30 giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi.

Riferimenti

Normativi

  • Art. 80, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270
  • D.P.R. 22 settembre 1986, n. 917
  • Art. 43-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
  • D.L. 193/2016
  • Legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di Bilancio 2017)

Prassi

  • OIC 19
  • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 2010, n. 174173
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 agosto 2009, n. 226/E
  • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 14 febbraio 2008, n. 31934
  • Agenzia delle Entrate, Avviso 20 marzo 2008
  • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 19 gennaio 2007, n. 9467
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 4 aprile 2007, 18/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 16 marzo 2005, n. 10/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 4 agosto 2004, n. 36/E

Giurisprudenza:

  • Corte di Cassazione, n. 5520 del 6 marzo 2017
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