Riflessioni sulla spedizione in forma esecutiva in modalità informatica

Antonello Sdanganelli
07 Giugno 2019

L'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore, e da questi notificata al debitore, determina una irregolarità formale del titolo medesimo, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c..
Apposizione della formula esecutiva al titolo esecutivo

Nella sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III, 12 febbraio 2019 n. 3967 si afferma che:

i) l'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore, e da questi notificata al debitore, determina una irregolarità formale del titolo medesimo, da denunciare nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c.;

ii) in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, il debitore opponente, a pena di inammissibilità dell'opposizione, non può limitarsi a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, ma è onerato ad indicare quale concreto pregiudizio sia stato arrecato ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo.
Sembrerebbe che la notificazione del titolo esecutivo privo della formula esecutiva non sia una grave omissione o, quantomeno, il principio nomofilattico ha inteso attenuare il rigore dell'art. 479, comma 1, c.p.c., che pone la notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto come presupposto processuale dell'azione esecutiva. (Cass. civ., 31 marzo 2008 , n. 8306).

Ai sensi dell'art. 479 c.p.c. presupposto processuale specifico dello svolgimento del processo esecutivo (da distinguersi dalla condizione dell'azione esecutiva consistente nell'esistenza del titolo esecutivo, come previsto dall'art. 474 c.p.c.) è che il titolo esecutivo (o copia autorizzata di questo, secondo quanto consentito dal comma 2 dell'art. 488 c.p.c.) sia esibito all'organo esecutivo. La violazione relativa all'adempimento di tale presupposto processuale non può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione e, in quanto atto esecutivo, deve essere fatta valere con il rimedio di cui all'art. 617 del codice di rito).

Appare chiara la tendenziale dequotazione della materiale apposizione della formula esecutiva al titolo esecutivo rispetto alle qualità intrinseche di quest'ultimo al quale, ex se, è assegnato il ruolo di condizione dell'azione esecutiva. (Cass. civ., 9 dicembre 1992, n. 13021, in cui l'esistenza del titolo esecutivo costituisce condizione dell'azione esecutiva (art. 474 c.p.c.), mentre il deposito del titolo esecutivo in originale o copia autentica costituisce un presupposto processuale, la cui mancanza non può essere rilevata di ufficio dal giudice, ma deve essere fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.)

Si dubita del carattere essenziale della spedizione quale elemento strutturale della esecutività del titolo, e del carattere di condicio iuris del diritto di procedere ad esecuzione forzata, poiché la forza del titolo esecutivo sarebbe tale da non essere inficiata dalla mancanza della spedizione in forma esecutiva.

In termini diversi, Cass. civ., 20 giugno 2014, n. 14090, in cui si delinea un potere officioso del giudice dell'esecuzione di accertare la preventiva notificazione del titolo in forma esecutiva e l'indicazione, nel precetto, della data in cui è avvenuta la notificazione del titolo esecutivo, reputati requisiti di efficacia il cui è adempimento è a carico del creditore procedente.

Già la dottrina formatasi sotto la vigenza del codice del 1865 – suggestivamente richiamata nella sentenza predetta – attribuiva all'apposizione della formula esecutiva, considerato unicum inscindibile con la spedizione in forma esecutiva, il rango di affermazione esteriore e solenne rispetto alla forza originaria dispiegata in via autonoma dal titolo esecutivo.

Nel modello legale elaborato nell'art. 474 c.p.c., l'incipit nulla executio sine titulo avverte che il titolo esecutivo nasce per l'attuazione materiale del diritto accertato in sede di cognizione, cui si accompagna la spedizione in forma esecutiva in funzione di presupposto processuale per rendere il diritto esecutivamente realizzabile attraverso i rimedi processuali.

Riconoscendo alla spedizione esecutiva la funzione del controllo sulla perfezione formale prescritto dall'art.153, disp.att., c.p.c., la Suprema Corte rimarca il ruolo del cancelliere. Non v'è dubbio, infatti, che le attività inerenti all'apposizione della formula esecutiva secondo lo schema degli artt. 475 c.p.c. e 153, disp.att.c.p.c., siano di esclusiva competenza della cancelleria.

Rilascio della formula esecutiva

La Circolare ministeriale del 23 ottobre 2015 (“Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico”) emanata con il fine di dettare un indirizzo uniforme per tutti gli uffici giudiziari, avvertiva, nel capo 17, come il rilascio della formula esecutiva, dall'estrazione della copia analogica dal fascicolo informatico all'apposizione del “comandiamo”, debba svolgersi, nell'esclusivo ambito della cancelleria (Cass. civ. 5 maggio 2016, n. 8954), secondo la tradizionale modalità cartacea, in quanto l'attività del cancelliere ricavata dagli artt. 475 c.p.c. e 153, disp.att.c.p.c., “non è stata interessata da alcuna recente modifica”.

Si tratta di una visione sganciata dalla ratio del complesso delle disposizioni primarie e regolamentari da cui trae alimento la disciplina del processo civile telematico, denotando una marcata resistenza a modificare abitudini e comportamenti di tutti gli attori del processo, avvocati, giudici, ausiliari, cui inoculare massicce dosi di efficienza ad un sistema processuale in affanno.

È bene osservare che dall'alluvionale produzione normativa sulla giustizia telematica succedutasi nell'ultimo trentennio, può enuclearsi un gruppo omogeneo di norme diretto ad assicurare ad operatori ed utenti una disciplina organica sulle comunicazioni e notificazioni di cancelleria curate dagli ufficiali giudiziari e dagli avvocati e la formazione degli atti processuali telematici correlata alle modalità di deposito nei registri informatici di cancelleria. Uno degli effetti del nuovo corso della giustizia informatizzata è costituito dall'irreversibile abbandono della carta in favore della redazione in formato digitale degli atti processuali.
Nelle ipotesi eccezionali in cui è stato mantenuto il criterio analogico – atti introduttivi delle parti, copia complementare nel PAT, attività delle parti dinanzi al Giudice di Pace e Cassazione - il legislatore lo ha detto a chiare lettere.

Riguardo alla raccomandazione ministeriale, rivolta alle cancellerie, di serbare la tradizionale modalità cartacea di rilascio della formula esecutiva, non si rinviene, sul punto, alcun intervento normativo che abiliti a derogare alla stretta osservanza della redazione degli atti e del deposito in formato digitale. Giova osservare che, trattandosi di redazione di un atto tipico della cancelleria, nella circolare ministeriale sfugge la portata precettiva, di natura regolamentare, dell'art. 15, comma 3, D.M. n. 44/2011, che acquista il ruolo di elemento decisivo nel porre una generale norma di condotta per gli uffici di cancelleria: “Quando l'atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell'ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico”.
La formula ribalta lo schema ministeriale. Essa è contenuta in una fonte regolamentare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che può farsi rientrare tra i regolamenti che hanno per oggetto “l'attuazione e l'integrazione delle leggi” (art. 17, comma 1, lett. b), legge n. 400 del 1988), ma che, nella sostanza, detta, sulla scia del precedente costituito dal d.p.r. n. 123 del 20 gennaio 2001, la disciplina concreta del processo civile telematico attraverso la predisposizione di una serie di norme di dettaglio sulla tenuta dei registri informatici di cancelleria, sui depositi telematici degli atti, nonché sulle comunicazioni e notificazioni, comprese quelle tra avvocati.

In tal senso, appare assai arduo negare il carattere cogente delle regole sulla formazione del documento informatico previste per gli atti redatti dalla cancelleria, fra i quali va ricompreso, il rilascio della formula esecutiva, da cui emerge che la modalità digitale va intesa come forma vincolante ai fini della formazione stessa dell'atto e, conseguentemente, della sua validità (Cass. civ., 14 novembre 2016 n. 23118).

Benchè il disposto ex artt. 475 c.p.c. e 153, disp.att.c.p.c., non abbia subito modificazioni testuali – come recita la criticata circolare - tuttavia occorre porre mente al fatto che gli strumenti di lavoro del cancelliere in uso al tempo del codice del 1942 – stilo, calamaio, timbro, sigillo – sono stati superati dalla evoluzione del processo civile proiettato verso strumenti inimmaginabili in epoca pre-repubblicana. Il legislatore informatico si è preoccupato della metamorfosi del sistema processuale rassicurando gli operatori più restii attraverso l'art. 24, comma 2 del CAD, secondo cui “L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente”.

In altri termini, la condizione di invarianza del testo degli artt. 475 c.p.c. e 153, disp.att.c.p.c. che regola la disciplina e gli effetti della spedizione in forma esecutiva del titolo per promuovere l'esecuzione, non è preclusiva dell'operatività dell'art. 15, comma 3, D.M. n. 44/2011 che, in sede attuativa della normazione primaria, regola le modalità di redazione e deposito degli atti della cancelleria e, quindi del rilascio della formula esecutiva. In tal modo è rispettato il paradigma della riserva di legge, previsto per la materia processuale dall'art. 111, comma 1, della Costituzione (“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”), nel senso che in questa materia possono essere demandate alla fonte regolamentare solo disposizioni che traducono in modalità tecniche le regole processuali fissate da fonte primaria, con la conseguenza che il potere regolamentare del Governo deve limitarsi a regolamenti di stretta esecuzione.

Applicando un modello innovativo che abbraccia gli istituti previsti, in via generale, dal Codice dell'Amministrazione Digitale fino alla recente disciplina speciale del processo telematico, i ferri del mestiere utili alla scrittura analogica degli atti, sono stati sopravanzati dalle figure del documento informatico, firma digitale, deposito nel fascicolo informatico. La modalità analogica/cartacea, con l'avvento del nuovo corso processuale, non può essere considerata un'alternativa praticabile proprio perché estromessa dall'impiego obbligatorio degli strumenti informatici che, peraltro, appaiono più adeguati al compito del cancelliere di vagliare la perfezione formale del titolo esecutivo.

Nella prospettiva di adattamento degli adempimenti previsti dalle richiamate norme del codice di procedura civile alla disposizione dell'art. 15, comma 3, D.M. n. 44/2011, gli uffici di cancelleria dovranno rinunciare alla prassi della spedizione cartacea del titolo esecutivo – difforme dal quadro normativo su riferito - trattando il procedimento con gli strumenti informatici. La firma digitale del documento informatico ed il deposito nel fascicolo informatico costituiscono l'approdo irrinunciabile alle nuove modalità di rilascio della formula esecutiva. In particolare, va assegnato alla firma digitale, in linea con l'art. 24 CAD, il ruolo rafforzativo di mezzo esclusivo per l'imputazione dell'atto al suo autore ai fini predicati, per la spedizione in forma esecutiva, dagli artt. 475 c.p.c. e 153, disp.att.c.p.c..

Ulteriore elemento che milita in favore della spedizione digitale in forma esecutiva è rappresentato dall'art. 22 del Provvedimento del Ministero della Giustizia, 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011, n. 44) nel quale, per la richiesta telematica di copie di atti e documenti relativi al procedimento, si prevede sul punto di accesso e sul Portale dei servizi telematici un servizio mediante il quale individuare e richiedere copia. Il comma 2 dell'art. 22 cit. delinea la tipologia degli atti fra i quali, nella lettera d), figura la “copia esecutiva in formato digitale” sembra rafforzare l'armonia fra un diritto delle parti all'uso delle tecnologie e l'esigenza di speditezza estesa a tutte le fasi del processo telematico.

Ne deriva che, correttamente, la formula esecutiva va apposta al titolo esecutivo con modalità esclusivamente telematiche e, composto il documento informatico unitario munito di firma digitale, il cancelliere è tenuto a depositarlo nel fascicolo informatico, dal quale l'avvocato potrà estrarre copia informatica o analogica per uso notifica, rispettivamente a mezzo PEC o in forma cartacea, senza essere tenuto al pagamento dei diritti di cui all'art. 268 d.P.R. n. 115/2002.

Nota: il documento informatico da depositare nel fascicolo informatico sarà composto da: decreto ingiuntivo + decreto di esecutorietà + formula esecutiva; sentenza/ordinanza + formula esecutiva).

Del resto, la propensione del titolo esecutivo munito di formula esecutiva ad essere convertito in formato digitale si può desumere dall'art. 18, d.l. n. 132/2014, convertito nella l. 10 novembre 2014 n. 162, che ha modificato le fasi di deposito nella cancelleria del giudice dell'esecuzione del pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario – mobiliare (art. 518, comma 6, c.p.c.), presso terzi (art. 543, comma 3, c.p.c.), immobiliare (art. 557, comma 2, c.p.c.) – adottando la modalità telematica in via integrale.
La collaborazione richiesta ai difensori mediante il deposito telematico dei pignoramenti risiede nell'esigenza di razionalizzare il lavoro delle cancellerie afflitte da inveterati adempimenti seriali, ostacolo all'efficienza dei servizi. L'obiettivo è reso esplicito nella Relazione al d.d.l. di conversione del d.l. n. 132 del 2014 (“la formazione dei fascicoli esecutivi, sia mobiliari che immobiliari, costituisce da sempre il primo rilevante ‘collo di bottiglia' nell'attività dei tribunali. Le cancellerie a ciò deputate devono infatti far fronte ad un numero rilevantissimo di esecuzioni provvedendo autonomamente alla iscrizione a ruolo della procedura.

Sul versante del PAT

Sul versante del processo amministrativo telematico, l'art. 10, comma 2, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), prevede una disposizione gemella: “Gli atti redatti dal Segretario dell'ufficio giudiziario riguardanti ogni singolo giudizio sono sottoscritti con firma digitale e sono inseriti nel fascicolo informatico”. Anche in questo caso, la disposizione regolamentare integra il tenore degli art. 475 c.p.c. e 153, disp.att.c.p.c., applicabili al processo amministrativo in virtù del richiamo generale ex art. 39, c.p.a..

La revisione di una prassi conservatrice, ancora legata al documento cartaceo di un'altra epoca, è indice di efficienza e semplificazione che agevola il lavoro di cancellieri ed avvocati, questi ultimi non più obbligati a vagare per gli uffici, delegare onerosi domiciliatari, se non a sopportare tempi lunghi di rilascio della formula esecutiva, potendo godere, invece, degli inestimabili benefici della consultazione del fascicolo informatico da cui estrarre l'atto in forma esecutiva.

Guida all'approfondimento
  • GRASSO, Titolo esecutivo, in Enc.Dir., Milano, 1992, 695;
  • CHIOVENDA Istituzioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1933, 284;
  • MORTARA, Per il nuovo codice di procedura civile. Riflessioni e proposte, 1924, IV, 3;
  • VACCARELLA, Esecuzione forzata, in Riv. esec. forz., 2007, 15; BOVE, L'esecuzione forzata ingiusta, Torino, 1996, 10 ss.;
  • ANDOLINA, Introduzione alla teoria del titolo esecutivo, Milano, 1968, 15 ss;
  • CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2006, 31;
  • FICHERA, Il processo telematico (parte I), Roma, 2018, 13;
  • CARDARELLI, Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità, 2015, pag. 227.

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