Quali i criteri per il riconoscimento dell'assegno divorzile?
10 Giugno 2019
Massima
In tema di assegno divorzile, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del richiedente deve essere collegato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli dei coniugi concordate durante lo svolgimento della vita matrimoniale, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età del richiedente medesimo. Il caso
Il Tribunale di Asti ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra G.F. e Gr.M.L., rimettendo la causa in istruttoria per la soluzione delle questioni patrimoniali collegate. L'appello del marito è stato rigettato dalla Corte di Appello di Torino ed il successivo ricorso per cassazione è stato, del pari, respinto. Nelle more, il Tribunale di Asti ha riconosciuto il diritto della Gr. all'assegno divorzile, decisione confermata dalla Corte d'Appello di Torino, secondo cui l'ammontare di tale assegno era congruo, in relazione ai redditi dell'obbligato, alla durata del matrimonio ed al presunto tenore di vita condotto dalla coppia, né era determinante la pregressa attività lavorativa che la moglie, onerata delle cure del figlio autistico, aveva svolto nella società della famiglia del marito. Ha proposto ricorso per cassazione G.F. sulla base di due motivi, cui Gr. ha resistito con controricorso. La questione
Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, in base a quali criteri deve essere compiuto l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente? Le soluzioni giuridiche
La giurisprudenza inaugurata con la sentenza n.11490/1990 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha affermato il carattere assistenziale dell'assegno divorzile, il cui presupposto è stato individuato nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a garantirgli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Esso deve essere liquidato in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, considerato il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La pronuncia in commento, infatti, ha rilevato come la decisione della corte territoriale si sia attenuta ai nuovi criteri ove ha accertato la sussistenza sia del presupposto assistenziale (mancanza di attività lavorativa) sia del criterio perequativo, essendo stato valutato l'apporto della moglie al menage familiare, nella specie riconnesso alla cura del figlio autistico delle parti. Il riferimento al tenore di vita goduto durante la convivenza contenuto nella sentenza di appello è stato reputato segno di un rispetto formale del pregresso orientamento in materia privo, però, di una valenza decisiva sulla decisione. Osservazioni
La sentenza n. 11504/2017 della I Sezione civile della Corte di Cassazione, muovendo anch'essa dalla premessa relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha sostenuto, al contrario, che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato alla luce del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai persona singola e all'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica del richiedente. Con la sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite del Supremo Collegio sono nuovamente intervenute, ritenendo che il giudizio sull'inadeguatezza dei mezzi o sull'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del richiedente vada riconnesso alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli dei coniugi concordate durante lo svolgimento della vita matrimoniale, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età del richiedente stesso. Esse hanno affermato che l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ha natura sia assistenziale sia perequativo-compensativa, che discende dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce all'attribuzione di un contributo che consenta al coniuge istante non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare ed alle aspettative professionali sacrificate. Inoltre, hanno precisato che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, pure assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Infine, hanno sottolineato che la concessione dell'assegno di divorzio all'ex coniuge presuppone la verifica dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati menzionati nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, che sono il parametro da seguire per decidere sull'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, considerato il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. Le Sezioni Unite hanno abbandonato la distinzione fra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, accogliendo un modello costituzionale di matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi, libertà di scelta, reversibilità della decisione ed autoresponsabilità, alla stregua del quale interpretare il vigente art. 5, comma 6, l. div. Il parametro dell'adeguatezza, al quale è correlata la concessione dell'assegno, ha carattere relativo e in tale ottica va intesa la funzione assistenziale dell'assegno in esame. Si deve verificare la menzionata adeguatezza per mezzo dei poteri istruttori ufficiosi del giudice e collegare la stessa causalmente agli altri indicatori contenuti nella prima parte del citato art. 5, comma 6, l. div. al fine di accertare se la rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età del richiedente. Qualora vi sia il collegamento della disparità de qua con la ripartizione dei ruoli pattuita in costanza di matrimonio, occorre tenerne conto nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive, con la conseguenza che l'assegno assume una funzione perequativa e riequilibratrice che trova fondamento negli indicatori menzionati nella prima parte del detto art. 5, comma 6, l. n. 898/1970. Questi, a loro volta, sono le cause dalle quali deve discendere la (deteriore) situazione economico-patrimoniale del richiedente l'assegno che, perciò, in assenza di codesto legame eziologico, non può fondare, con la sua semplice sussistenza, il riconoscimento di un contributo economico. Il giudizio di adeguatezza assume pure un contenuto prognostico che riguarda la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico nato dall'assunzione di un impegno (familiare) diverso, rilevando l'età del richiedente per comprendere se possa ricollocarsi adeguatamente sul mercato del lavoro. I vari indici di cui all'art. 5, comma 6, l. div. sono in posizione equiordinata e rilevano tutti. La prova dell'esistenza dei presupposti dell'assegno può essere data in ogni modo, anche con presunzioni. In sintesi, questo è il percorso logico seguito dalla sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite: - occorre accertare l'esistenza dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo di depositare la documentazione fiscale ed i poteri istruttori officiosi del giudice; - ove emerga che una delle parti non abbia redditi propri, viene in evidenza il profilo assistenziale dell'assegno; - l'accertamento del diritto deve avvenire sulla base di un parametro composito; - viene meno la distinzione fra criteri attributivi e criteri determinativi e l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli deve essere desunta dalla valutazione equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte del citato art. 5, comma 6, l. div.; - l'adeguatezza non va intesa in senso oggettivo, ma ha un contenuto in prevalenza perequativo compensativo, dovendo esaminarsi l'effettivo contributo del coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e dell'altra parte; - occorre verificare il collegamento causale fra gli indicatori de quibus e la situazione di disparità; - il criterio per stabilire detta inadeguatezza ha carattere integrato e composito e deve essere calato nel contesto sociale del richiedente, alla luce delle sue condizioni individuali e delle conseguenze della relazione coniugale, al fine di adattarsi alle fattispecie concrete; - il superamento della distinzione fra criteri attributivi e determinativi non comporta un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito; - l'assegno non mira a ricostituire il tenore di vita endoconiugale, ma a riconoscere il ruolo ed il contributo dell'ex coniuge più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. Sulla base di tali presupposti, con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha stabilito che in tema di assegno divorzile, l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del richiedente deve essere collegato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli dei coniugi concordate durante lo svolgimento della vita matrimoniale, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età del richiedente medesimo. |