Il criterio della riparametrazione può essere applicato solo se previsto ex ante della Stazione Appaltante

Redazione Scientifica
10 Giugno 2019

Affinchè il criterio della riparametrazione possa essere applicato, occorre un'espressa previsione nella legge di gara, per cui non può essere individuato quale modalità di apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla Commissione giudicatrice. Esso ha, infatti, la funzione di...

Affinchè il criterio della riparametrazione possa essere applicato, occorre un'espressa previsione nella legge di gara, per cui non può essere individuato quale modalità di apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla Commissione giudicatrice. Esso ha, infatti, la funzione di ristabilire l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell'offerta solo se e secondo quanto voluto e disposto dalla Stazione Appaltante con il bando. In altri termini, l'operazione di riparametrazione deve essere espressamente prevista ab origine dalla legge di gara e non può essere facoltativamente introdotta - quale modalità di apprezzamento - dalla Commissione giudicatrice. Poiché la riparametrazione ha la funzione di preservare l'equilibro fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta (e perciò di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla Stazione Appaltante), non può che essere espressamente prevista ex ante della stessa S.A..

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