Non è necessaria l’indicazione negli atti di gara dei criteri di negoziazione, anche quando la S.A. abbia previsto la facoltà di avviare la fase di rilancio

Redazione Scientifica
10 Giugno 2019

Alla stregua degli artt. 3 e 62, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, al fine di ottenere un servizio o l'acquisito di un prodotto al prezzo più conveniente, può avviare una negoziazione con un numero ristretto di concorrenti, anche dopo una prima fase selettiva volta...

Alla stregua degli artt. 3 e 62, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante, al fine di ottenere un servizio o l'acquisito di un prodotto al prezzo più conveniente, può avviare una negoziazione con un numero ristretto di concorrenti, anche dopo una prima fase selettiva volta a ridurre il numero dei partecipanti. Tale prerogativa può essere prevista nel bando, nell'invito a confermare interesse o in un altro documento di gara. Ne consegue la necessità che la Stazione Appaltante, nell'ambito della procedura negoziata, abbia previsto la facoltà di avviare la fase di rilancio negli atti di gara, mentre, alla stregua della richiamata disciplina, non risulta necessario indicare in tale sede il numero di soggetti da invitare, né specificare previamente i criteri di negoziazione.

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