Assegni di mantenimento e imposte sostitutive all'IRPEF
11 Giugno 2019
Diverse tipologie di onere
Fra le diverse tipologie di onere, l'art. 10, comma 1, lett. c), TUIR, riporta anche: «Gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria». Assegno periodico
Come ben indicato dal testo della norma quindi l'assegno può essere dedotto dal soggetto tenuto a corrispondere detta somma al coniuge, nel limite di quanto disposto dal Giudice nell'apposito Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. È innanzitutto necessario chiarire la differenza tra oneri deducibili e oneri detraibili in quanto nel linguaggio comune molto spesso vengono utilizzati come sinonimi mentre in realtà ai fini fiscali producono effetti diversi. Il riferimento normativo che ci aiuta ad individuarne gli elementi comuni e quelli che li differenziano è rintracciabile nel d.P.R. n. 917/1986, avente per oggetto «Approvazione del Testo Unico delle Imposte sul Reddito» (TUIR). In particolare gli oneri deducibili sono definiti e disciplinati dall'art. 10 TUIR mentre quelli detraibili sono normati agli artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 16 bis TUIR. Gli oneri deducibili agiscono sul reddito complessivamente prodotto dal contribuente per determinare il reddito imponibile sul quale applicare le imposte. Gli oneri deducibili quindi producono una riduzione del reddito complessivo imponibile sul quale andrà determinata l'IRPEF (applicando i singoli scaglioni di riferimento). L'imposta così determinata sarà un'imposta lorda. Gli oneri detraibili agiscono invece sull'imposta lorda come sopra determinata per definire l'imposta netta (che non rappresenta necessariamente l'imposta da versare in quanto il contribuente potrebbe: aver subito delle ritenute d'acconto, aver versato degli acconti di imposta o riportare un credito dalla precedente Dichiarazione di Redditi). Sia con riferimento agli oneri deducibili che agli oneri detraibili vale la pena ricordare che gli stessi possono essere indicati in Dichiarazione dei Redditi in relazione al cosiddetto principio di cassa, ovvero agiranno nell'anno in cui gli stessi sono stati sostenuti e limitatamente alla quota per i quali gli stessi sono rimasti effettivamente a carico del contribuente, al netto quindi di eventuali rimborsi (per esempio le spese mediche per la quota rimborsata in relazione a polizze sanitarie non costituiranno oneri detraibili). L'assegno di mantenimento del coniuge rientra tra le spese deducibili e quindi tali somme, come detto, possono essere sottratte al reddito prima di calcolare l'imposta da pagare. Attenzione però, perché vi sono dei requisiti da rispettare! Innanzitutto deve verificarsi almeno una delle seguenti condizioni:
Dopodiché è necessario che:
L'ammontare deducibile va stabilito infine sulla base delle spese effettivamente affrontate dal coniuge beneficiario. Inoltre la deduzione fa capo sia agli importi corrisposti all'ex coniuge (per il suo mantenimento) sia al c.d. “contributo casa”, cioè a tutti quegli importi destinati al pagamento del canone di locazione e delle eventuali spese di condominio qualora il coniuge beneficiario abbia conservato il diritto di abitazione nella casa coniugale. Per completezza di esposizione si ricorda infine che qualora nel provvedimento del giudice non sia precisato quanto destinato al coniuge e quanto destinato ai figli e sia presente un unico importo, in questo caso si presume deducibile la quota del 50%, indipendentemente dal numero dei figli. Ampiamente illustrate le agevolazioni legate all'assegno di mantenimento, torniamo all'oggetto del presente articolo ovvero le ricadute che possono avere alcune delle previsioni normative contenute nella Legge di Bilancio 2019 (ma a dire il vero anche precedenti). Da diversi anni, infatti, esiste un regime fiscale agevolato al quale possono aderire le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti imprese e/o arti e professioni, regime meglio conosciuto come Regime Forfettario. Tale regime fu introdotto dall'art. 1, commi 54 – 89, l. n. 190/2014 con lo scopo di divenire, a partire dall'anno 2016, l'unico regime agevolato in vigore e fermo restando lo scadere naturale del c.d. regime dei minimi al completamento del quinquennio e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo alla scadenza dei cinque anni. La l. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) contiene un'importante novità legata a questo regime agevolato: è stata infatti ampliata la platea dei soggetti che possono accedervi attraverso un duplice intervento: da un lato l'innalzamento della soglia dei ricavi/compensi a 65.000 € e dall'altro l'eliminazione di alcuni dei requisiti di ingresso. La vera novità riguarda quindi l'ampliamento dell'ambito di applicazione del regime e la possibilità data ad un maggior numero di soggetti nell'adottare una imposta sostitutiva all'IRPEF piatta e uguale per tutti con aliquota pari al 15% (o al 5% per le start-up) evitando così l'ordinaria tassazione IRPEF progressiva per scaglioni di reddito.
Gli assegni di mantenimento al coniuge e la relativa deduzione dal reddito
Intersecando (forse in modo tecnico) quanto sopra esposto si può desumere che:
Dati questi assunti sopra esposti il contribuente che detiene solamente redditi derivanti dall'esercizio dell'attività in regime forfettario non ha modo di portare in detrazione e/o deduzione alcun onere dall'IRPEF non essendo assoggettato a detta imposta. Pertanto, andando ad analizzare le sorti dell'assegno di mantenimento al coniuge pagato da un contribuente titolare di partita iva che aderisce al regime forfettario ex l. n. 190/2014 si può confermare che quest'ultimo non potrà beneficiare della deduzione dal reddito di detti importi liquidati all'ex coniuge. Inoltre, come previsto dall'art. 1, comma 17, l. n. 145/2018, dal 2020 entrerà in vigore il nuovo regime basato sulla c.d. flat tax con imposta forfetaria del 20% di cui potranno beneficiarne le persone fisiche, esercenti attività di impresa, o arti o professioni, che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra i 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno. Questa previsione ha un carattere ben diverso dal mero ampliamento del raggio d'azione del regime forfettario ma si tratta di una percentuale fissa da applicarsi sui redditi di lavoro autonomo e redditi d'impresa calcolati secondo le canoniche regole del TUIR. In conclusione
Anticipando quindi quanto potrà accadere dal prossimo anno, se le sorti della futura flat tax sopra citata saranno confermate, si potrà fare il medesimo discorso come sopra esposto nel caso precedente. Infatti anche detti soggetti saranno chiamati a versare una imposta sostitutiva all'IRPEF e pertanto verrà di fatto riproposta la condizione di impossibilità a dedurre l'assegno di mantenimento al coniuge al pari del contribuente che adotta il regime forfettario. |