La riparametrazione deve essere prevista ab origine dalla legge di gara e non può essere facoltativamente introdotta dalla commissione giudicatrice
10 Giugno 2019
Il caso. L'amministrazione indiceva una procedura negoziata, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la stipula di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di nuovi convogli per il servizio ferroviario regionale. Dopo aver redatto la graduatoria, la Stazione appaltante, avvalendosi della facoltà prevista nella lex specialis, invitava le prime due classificate a presentare offerte migliorative e all'esito dell'esame venivano ribaltate le rispettive posizioni in graduatoria. La seconda classificata ricorreva dinanzi al TAR Lazio sostenendo che la PA avrebbe dovuto riparametrare il punteggio delle offerte, attribuendo alla propria offerta il punteggio massimo previsto dal bando, e da ciò sarebbe conseguita l'aggiudicazione della gara in suo favore.
La soluzione del TAR. Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso ritenendo che, nelle gare da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa, non si può attribuire in capo alla stazione appaltante un obbligo generale di attribuire alla miglior offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dal bando, effettuando la riparametrazione, se ciò non è previsto preventivamente dalla lex specialis di gara. Infatti, nella sentenza in epigrafe si legge che: “[…] come già evidenziato da condivisibile giurisprudenza, dalla disciplina di settore non è possibile rinvenire una norma di carattere generale che imponga, per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, l'obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis, mediante il criterio della c.d. riparametrazione (cfr. Cons. Stato Sez. V, 23/03/2018, n. 1845; idem, 12/06/2017, n. 2811 e Cons. Stato Sez. V, 12/06/2017, n. 2852). Perché il criterio della riparametrazione possa essere applicato, occorre una espressa previsione nella legge di gara […]” Ciò, secondo il giudice di primo grado, è ricavabile anche a partire dalla funzione della riparametrazione che consiste nel “preservare l'equilibro fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta (e perciò di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla stazione appaltante)”. |