Presupposti della legittimazione processuale attiva delle imprese componenti il RTI

Redazione Scientifica
10 Giugno 2019

Non sussiste la legittimazione all'impugnazione degli atti relativi all'affidamento di un contratto di appalto in capo all'impresa mandante di un raggruppamento, subentrata nella titolarità del ramo d'azienda comprendente il contratto stesso, laddove non sia...

Non sussiste la legittimazione all'impugnazione degli atti relativi all'affidamento di un contratto di appalto in capo all'impresa mandante di un raggruppamento, subentrata nella titolarità del ramo d'azienda comprendente il contratto stesso, laddove non sia dimostrata la costituzione di un nuovo RTI o l'assunzione dell'impegno a subentrare nel RTI, e laddove non sia documentato che il nuovo assetto del RTI aggiudicatario sia stato accettato dalla stazione appaltante e che quest'ultima sia stata posta in condizione di effettuare le necessarie verifiche, quanto alla permanenza dei requisiti soggettivi di partecipazione alla procedura, necessari anche per la sottoscrizione del contratto.

La circostanza che un'impresa non possa essere aggiudicataria, né possa stipulare il contratto, in ragione della condizione soggettiva in cui versa per effetto del concordato preventivo, ne esclude la legittimazione a proporre il ricorso, e tale difetto di legittimazione si estende all'altra componente del RTI in nome e per conto della quale la prima ha agito.

Un'impresa mandante di un RTI, che pure agisca anche in proprio, non è legittimata ad agire per far valere, individualmente, la pretesa sostanziale all'aggiudicazione del contratto o al suo ristoro per equivalente, essendo portatrice di un interesse limitato alla sola quota di partecipazione e non all'intero.

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