RTI verticale e misto

Redazione Scientifica
11 Giugno 2019

Il raggruppamento di tipo verticale (ex multis, Cons. Stato, V, 1° agosto 2015, n. 3769) ricorre allorquando, in presenza di prestazioni complesse, le opere o i servizi della categoria prevalente o principale, ovvero i servizi secondari siano assunti in tutto o in parte orizzontalmente dalle imprese mandanti, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006, “ferma restando l'assunzione dei servizi principali da parte della mandataria, almeno in parte”.

Il raggruppamento di tipo verticale (ex multis, Cons. Stato, V, 1° agosto 2015, n. 3769) ricorre allorquando, in presenza di prestazioni complesse, le opere o i servizi della categoria prevalente o principale, ovvero i servizi secondari siano assunti in tutto o in parte orizzontalmente dalle imprese mandanti, secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006, “ferma restando l'assunzione dei servizi principali da parte della mandataria, almeno in parte”.

Nel caso in cui il disciplinare di gara distingue tra prestazioni principali e secondarie (presupposto necessario perché possa esservi costituzione di un raggruppamento verticale: da ultimo, Cons. Stato, III, 30 gennaio 2019, n. 751), il concorrente può eseguire tali attività: in ATI orizzontale, verticale o mista.

Il raggruppamento di tipo misto è sostanzialmente e prevalentemente un raggruppamento di tipo verticale, che (nel caso su cui si verte) in relazione alla sola prestazione principale mutua le forme di un Rti orizzontale, al fine di valorizzare al massimo la capacità di tutte le imprese e consentir loro di acquisire fatturato ed esperienza anche in settori che non sono propriamente l'oggetto principale della propria attività.

Per l'effetto il possesso dei requisiti deve comunque seguire le forme del raggruppamento verticale.

Ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il rispetto della quota minima di possesso dei requisiti del 40% da parte della mandataria è imposto unicamente in relazione alla ipotesi di raggruppamento orizzontale, in ragione del fatto che i suoi componenti eseguono tutti la medesima prestazione ed al fine di assicurare che ciascun associato partecipi effettivamente alla esecuzione della commessa e che la mandataria mantenga il ruolo principale; per contro nel raggruppamento verticale le esigenze che giustificano i suindicati precetti sono soddisfatte dalla distinzione delle opere da eseguire, siano essi lavori o servizi, tra categoria prevalente o principale e categoria scorporabile o secondaria: “Nel caso di A.T.I. miste, il limite del 40%, che nella buona sostanza, vuol dire, comunque partecipazione maggioritaria della mandataria, va verificato non con riguardo all'intero appalto ma rispetto al sub raggruppamento orizzontale per la prestazione principale al quale la mandataria partecipa” (ex multis, Cons. Stato, V, 27 aprile 2015, n. 2063).

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