Il principio di equivalenza

Redazione Scientifica
06 Giugno 2019

L'art. 68, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 consente all'offerente di dimostrare, con qualsiasi mezzo appropriato ed idoneo, che le soluzioni da lui offerte corrispondono in...

L'art. 68, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 consente all'offerente di dimostrare, con qualsiasi mezzo appropriato ed idoneo, che le soluzioni da lui offerte corrispondono in maniera equivalente alle prestazioni ed ai requisiti funzionali richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice; tale principio, per ragioni di coerenza sistematica e di favor per la effettiva concorrenza tra i partecipanti, va applicato sia ai requisiti di ammissione sia alle specifiche tecniche per l'attribuzione dei punteggi e, derivando direttamente dalla legge, non deve essere previsto necessariamente in modo espresso dalla lex specialis ai fini della sua applicazione.

L'effetto di “escludere” un'offerta, che la norma consente di neutralizzare facendo valere l'equivalenza funzionale del prodotto offerto a quello richiesto, è testualmente riferibile sia all'offerta nel suo complesso sia al punteggio ad essa spettante per taluni aspetti (come nel caso delle sue caratteristiche migliorative) e la ratio della valutazione di equivalenza è la medesima quali che siano gli effetti che conseguono alla difformità.

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