Sulla perentorietà del termine di avvio del procedimento sanzionatorio

Redazione Scientifica
12 Giugno 2019

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 163/2006, il procedimento sanzionatorio deve svolgersi nel rispetto della tempestività. È, dunque, perentorio il termine di novanta giorni fissato dal Regolamento dell'Autorità per l'avvio del medesimo, decorrente dalla conoscenza dell'illecito...

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 163/2006, il procedimento sanzionatorio deve svolgersi nel rispetto della tempestività. È, dunque, perentorio il termine di novanta giorni fissato dal Regolamento dell'Autorità per l'avvio del medesimo, decorrente dalla conoscenza dell'illecito. Non trova applicazione, infatti, un “doppio binario sanzionatorio”, con un procedimento a cura della SOA e un successivo intervento dell'Autorità, secondo quanto disposto dall'art. 40, d.lgs. n. 163/2006, rispettivamente ai commi 9-ter e 9-quater. Quest'ultimo non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, in cui l'Autorità, informata dalla stazione appaltante di un riscontro negativo sulla documentazione prodotta per il rilascio dell'attestazione, sollecitava solo a distanza di tempo un accertamento da parte della SOA, all'esito del quale esercitava il potere sanzionatorio.

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