Mancata presentazione dell'offerta a causa del malfunzionamento del sistema: quid iuris?

12 Giugno 2019

Nelle gare gestite tramite piattaforme telematiche il rischio inerente agli eventuali malfunzionamenti del sistema non può che far carico sulla Stazione appaltante che ha prescelto le modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

La questione. L'espletamento delle procedure competitive in via telematica pone inevitabilmente il problema dell'eventuale malfunzionamento del sistema, che si verifica ogni qualvolta l'aspirante concorrente non riesca a presentare la propria offerta, o la presenti in modo incompleto, a causa di una temporanea falla della piattaforma telematica di cui si avvale la Stazione appaltante.

Delle conseguenze giuridiche che derivano da tale, tutt'altro che remota, evenienza si occupa il TAR Puglia sez. di Lecce con la sentenza che si segnala, la quale scaturisce da un caso in cui un aspirante concorrente si era trovato impossibilitato a completare, entro il termine per la presentazione delle offerte, il caricamento della propria domanda di partecipazione per via di una improvvisa situazione di «stallo telematico».

La prova documentale. Ebbene, secondo il TAR, qualora il ricorrente riesca documentalmente a provare (ad esempio tramite la produzione di «screenshot») di avere in tempo utile «iniziato e portato regolarmente avanti (...) la procedura di caricamento in rete della documentazione», e qualora lo stesso riesca a provare di non essere riuscito a portare a termine l'operazione per via di un improvviso blocco della piattaforma telematica, non può allo stesso essere imputato il malfunzionamento del sistema che è stato prescelto dalla Stazione appaltante.

In conclusione. Nel giungere a tale approdo la sentenza in esame si pone nel solco della prevalente (ma non unanime - si veda contra TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 13 marzo 2017, n. 3420; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 2 maggio 2017, n. 441 e T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 10 novembre 2016, n. 1272-) giurisprudenza che si è sin qui occupata di tali problematiche, la quale ha già avuto modo di precisare che «il rischio inerente alle modalità di trasmissione [della domanda di partecipazione ad una procedura di gara] non [può] far carico che alla parte che unilateralmente aveva scelto il relativo sistema e ne aveva imposto l'utilizzo ai partecipanti (...), con la conseguenza che il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la procedura» (TAR Lombardia, sez. I, 16 novembre 2017, n. 2177) e su cui incombe «l'onere di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni [del sistema] che possano verificarsi»(TAR Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 1 giugno 2016, n. 2016, n. 345).

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