Decreto sicurezza bis. Il Consiglio dei Ministri approva il testo
12 Giugno 2019
L'11 giugno 2019 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza (c.d. decreto sicurezza bis). Ecco le principali novità in materia penale. Contrasto alla violenza in occasione delle manifestazioni sportive a) Viene riscritta la disciplina del D.A.SPO (art. 6 della l. 401/1989). Il nuovo testo amplia i soggetti destinatari delle misure indicando anche coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che, nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; e coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico. La misura non può avere durata inferiore ai sei anni (ora cinque ) e superiore ai dieci anni (ora otto) . Nel caso di violazione del divieto , la durata può essere aumentata fino a dieci anni (anziché otto) (art. 13). b) Il fermo di indiziato di delitto previsto dal codice antimafia è esteso a coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive (art. 14). c) Tra le circostanze aggravanti comuni è inserita «l'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni (art. 16). d) È esclusa la particolare tenuità del fatto quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa delle manifestazioni sportive (art. 16).
Contrasto all'immigrazione illegale a) Tra i reati che comportano, in fase di indagini preliminari primo grado, l'attribuzione delle funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (art. 51, comma 3-bis, c.p.p.), rientra anche la fattispecie di agevolazione dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato ex 12, comma 1, T.U. immigrazione (art. 3). b) Vengono aumentate le somme destinate alle operazioni sotto copertura, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento all'immigrazione clandestina (art. 4).
Pubblica sicurezza a) È punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro, colui che utilizza caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. Se tale condotta è posta in essere durante le manifestazioni sportive la pena è quella dell'arresto da due a tre anni e l'ammenda da 2000 a 6000 euro (art. 6). b) È punito con la reclusione da uno a quattro anni, chiunque, in occasione di manifestazioni in luogo pubblico, crea un concreto pericolo per l'incolumità della persone o l'integrità delle cose mediante il lancio o l'utilizzo illegittimo di oggetti atti a offendere (art. 6). c) vengono aumentate le pene per alcuni delitti commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico quali violenza o minaccia ovvero resistenza a un pubblico ufficiale, devastazione e danneggiamento. |