Alla Consulta il divieto di partecipazione alla gara dell'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale

Redazione Scientifica
13 Giugno 2019

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale dell'art. 186 - bis, comma 6, R.d. 16 marzo 1942, n. 267, aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. h) d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. con m. nella l. 7 agosto 2012, n. 134 nella parte in cui prevede che “Fermo quanto previsto dal comma...

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale dell'art. 186 - bis, comma 6, R.d. 16 marzo 1942, n. 267, aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. h) d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. con m. nella l. 7 agosto 2012, n. 134 nella parte in cui prevede che “Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale”. I dubbi di legittimità costituzionale si appuntano sul fatto che tale disposizione pone un divieto assoluto nei confronti dell'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici quando nell'ambito di raggruppamenti temporanei di imprese di cui la stessa assuma la qualità di mandataria. Ad avviso del giudice a quo, inoltre, atteso il suo contenuto puntuale, della stessa disposizione non è possibile fornire un'interpretazione diversa, in grado di superare i dubbi di costituzionalità in relazione al parametri di seguito esposti.

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