Le annotazioni ANAC, con valore di “pubblicità notizia”, devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità

13 Giugno 2019

La mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia.

La vicenda. La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'ANAC ha inserito, nel Casellario informatico, ai sensi art. 213, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, una annotazione, con valore di “pubblicità-notizia”, riguardante due segnalazioni effettuate da una stazione appaltante, per alcune irregolarità emerse durante l'esecuzione del contratto, che hanno determinato l'applicazione di due penali.

Secondo la ricorrente, l'ANAC non avrebbe dovuto procedere con l'iscrizione della notizia in questione, in quanto le circostanze che hanno condotto all'applicazione delle penali non erano di rilevante gravità, tant'è che la Stazione Appaltante ha continuato il rapporto contrattuale fino alla sua naturale scadenza.

La soluzione. Il TAR Lazio, con la sentenza in rassegna, ha accolto il ricorso proposto, osservando che l'annotazione nel casellario informatico di notizie ritenute “utili” deve avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa”, il che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, anche che le stesse “non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario” (così, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 19 marzo 2019, n. 3660).

Nel caso di specie, secondo il Collegio, la segnalazione riguardava contestazioni di addebiti di lieve entità, che non hanno dato luogo alla risoluzione del contratto ma hanno comportato solo l'applicazione di penali. Sicché, l'annotazione, in sostanza, concerneva fatti che la stessa stazione appaltante ha ritenuto non rilevanti in ordine alla prosecuzione del contratto e per ciò solo, quindi, non utili ad accrescere il patrimonio informativo delle altre stazioni appaltanti circa l'operato della ricorrente.

Ne discende che, in tutti in casi in cui le annotazioni non siano direttamente previste dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità.

La mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera, quindi, l'Autorità da una valutazione in ordine all'interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia.

Invero, la valutazione in ordine all'utilità deve essere resa conoscibile in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 898).

Le superiori argomentazioni sono giustificate dal fatto che, secondo il Collegio, le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera “indolore” nella vita dell'impresa, anche laddove non prevedano l'automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell'immagine sia sotto quello dell'aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche (cfrT.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178).

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