L’onere dichiarativo sussiste anche per le risoluzioni contrattuali non definitive

Redazione Scientifica
13 Giugno 2019

In relazione alla causa di esclusione dalle gare contemplata dall'art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs., 18 aprile 2016, n. 50, nella versione applicabile ratione temporis (il contenuto precettivo della disposizione in commento, per quanto qui di più diretto interesse, già fatta oggetto di modifiche con...

In relazione alla causa di esclusione dalle gare contemplata dall'art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs., 18 aprile 2016, n. 50, nella versione applicabile ratione temporis (il contenuto precettivo della disposizione in commento, per quanto qui di più diretto interesse, già fatta oggetto di modifiche con d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, è stata ancora di recente rivisto con il decreto legge, 14 dicembre 2018, n. 135, conv. in l. 11 febbraio 2019, n. 12) - che contiene una elencazione meramente esemplificativa di fattispecie dalle quali può desumere il compimento di “gravi illeciti professionali” -, è incondizionatamente doverosa la dichiarazione di episodi risolutivi ancorché sub iudice (cfr. CdS, Sez. III, n. 7231 del 27 dicembre 2018).

Pertanto, deve ritenersi conclamata la violazione del suddetto obbligo dichiarativo in caso di omessa, dichiarazione di una risoluzione contrattuale, operante in sede di partecipazione e da un certo periodo anche confermata con sentenza. Né occorre in tal caso il predicato della definitività del suddetto accertamento, espressamente richiesto solo nel comma 1 dell'art. 80, a proposito delle sentenze penali, nel comma 4, relativamente alla diversa causa di esclusione per le violazioni gravi degli obblighi fiscali e contributivi, che devono essere “definitivamente accertate”, e nel comma 10. In materia vale, in altre parole l'opzione esegetica secondo cui gli accertamenti del grave illecito professionale, per avere effetto escludente, devono essere contenuti in provvedimenti o atti della stazione appaltante non contestati o, nel caso di contestazione in giudizio (più frequentemente dinanzi al giudice civile), che non siano stati sospesi nella loro efficacia (in tal senso parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 2616 del 13 novembre 2018).

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