Convertito in legge il decreto “Sblocca cantieri”

Guglielmo Aldo Giuffrè
Sabrina Tranquilli
14 Giugno 2019

Il 13 giugno le Camere hanno definitivamente approvato il decreto legge n. 32 del 2019 (cd. “Sblocca cantieri”). La legge di conversione modifica in modo consistente l'originario testo del decreto legge, sospende fino al 31 dicembre 2020 alcune disposizioni del Codice e anticipa, all'art. 1 comma 18, una futura riforma complessiva del Codice...

Il 13 giugno le Camere hanno definitivamente approvato il decreto legge n. 32 del 2019 (cd. “Sblocca cantieri”).

La legge di conversione modifica in modo consistente l'originario testo del decreto legge, sospende fino al 31 dicembre 2020 alcune disposizioni del Codice e anticipa, all'art. 1 comma 18, una futura riforma complessiva del Codice.

Il successivo comma 2 prevede che entro il 30 novembre 2020, il Governo presenti alle Camere una relazione sugli effetti della suddetta sospensione, al fine di consentire una valutazione sull'opportunità del mantenimento o meno della stessa.

In particolare, il medesimo articolo ha previsto la sospensione:

  • dell'obbligo ex art. 37 comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia di ricorrere alle centrali di committenza e alle stazioni uniche appaltanti per l'acquisizione di forniture e servizi e lavori;
  • del divieto di affidamento congiunto ex art. 59, comma 1, ultimo periodo, della progettazione e dell'esecuzione di lavori; tale sospensione incontrerà tuttavia difficoltà operative in quanto resta invece in vigore la prima parte della medesima disposizione che impone di assegnare le gare su progetto esecutivo, fatto salvo il caso, previsto dal successivo comma 1-bis di opere ad alto tasso di tecnologia o di innovazione;
  • dell'obbligo ex art. 77, comma 3 di scelta dei commissari tra gli iscritti all'albo ANAC;
  • dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori negli appalti ex art. 105, comma 6, e nelle concessioni ex art. 174 comma 2;
  • delle verifiche in sede di gara di cui all'art. 80 riferite al subappaltatore.

Sempre con riferimento al subappalto viene stabilito l'obbligo, fino al 31 dicembre 2020, di indicare nel bando di gara la possibilità di ricorrere al subappalto e che la quota delle prestazioni subappaltabili non possa superare il 40% dell'importo complessivo del contratto.

Per il suddetto lasso temporale viene altresì estesa anche ai settori ordinari la possibilità di esaminare le offerte nelle procedure aperte prima della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale.

Il comma 11, del suddetto art. 1 introduce la possibilità di nominare un collegio consultivo tecnico per la risoluzione delle controversie insorgenti prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e comunque non oltre novanta giorni dalla data di tale avvio, limitando tuttavia la permanenza nell'ordinamento del suddetto rimedio fino all'entrata in vigore del Regolamento unico di cui all'art. 216, comma 27-octies.

Viene inoltre prevista la soppressione della disciplina del rito “super-speciale” ex art. 120 commi 2-bis e 6-bis c.p.a. e delle disposizioni ad essa correlate contenute nell'art. 29, comma 1 del Codice e la previsione di uno specifico regime transitorio.

Si reintroduce, inoltre, un Regolamento unico che andrà a integrare il Codice con disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione entro 180 giorni dall'entrata in vigore della novella, prevedendo che, nelle more, resteranno in vigore le linee guida e i decreti di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, ma, con formulazione alquanto incerta solo “in quanto compatibili con il presente Codice e non oggetto delle procedure di infrazione” avviate dalla Commissione UE e che, ai soli fini dell'archiviazione delle procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento, il MIT e l'ANAC potranno comunque modificarli.

Il Regolamento prevederà, in particolare, disposizioni (e dalla sua data di entrata in vigore sostituirà le linee guida vertenti sulle suddette materie nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento) nelle seguenti materie:

a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;

c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;

d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;

e) direzione dei lavori e dell'esecuzione;

f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;

g) collaudo e verifica di conformità;

h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;

i) lavori riguardanti i beni culturali.

Vengono inoltre apportate numerose modifiche inerenti alla disciplina della progettazione e delle concessioni autostradali, della verifica dei requisiti per le gare sotto-soglia, del calcolo della soglia di anomalia delle offerte, delle cause di esclusione previste dalle lett. b e c-ter dell'art. 80 e del lasso temporale di rilevanza della condanna previsto dal comma 10.

Si segnala che le principali novità normative in materia di contratti pubblici apportate dalla legge di conversione del decreto “Sblocca cantieri”, dal “decreto semplificazioni”, dal “decreto sicurezza” e dal Codice della crisi d'impresa e le più rilevanti pronunce giurisprudenziali saranno analizzate in un apposito “SPECIALE”, intitolato “Le principali novità sui contratti pubblici”, realizzato con la collaborazione de L'Amministravista, in corso di pubblicazione.