L'affidamento dei "servizi legali" al vaglio della Corte di Giustizia UE

Flaminia Aperio Bella
Nicola Posteraro
da Nottingham
16 Giugno 2019

Non contrasta con i principi di parità di trattamento e di sussidiarietà e con gli artt. 49 e 56 TFUE la sottrazione dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24 dei servizi di arbitrato e di conciliazione di cui all'art. 10, lett. c), dir. 2014/24, dei servizi forniti da avvocati ai sensi delle lett. d), i) e ii) dello stesso articolo, nonché dei servizi legali rientranti nelle attività che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi delle relative lett. d) e v).

La questione. La Corte costituzionale belga in occasione del giudizio di l.c. della normativa nazionale di trasposizione delle disposizioni della direttiva 2014/24 che escludono determinati servizi legali dall'ambito di applicazione delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici (art. 10, lett. c), d), i), ii) e v)), sottoponeva alla Corte di Giustizia la questione di compatibilità di tali disposizioni con i principi di parità di trattamento e di sussidiarietà e con gli artt. 49 e 56 TFUE.

La soluzione della Corte. In via preliminare i Giudici di Lussemburgo negano la lamentata violazione del principio di sussidiarietà enunciato dall'art. 5, par. 3 TUE, precisando che l'esclusione operata dal riferito art. 10 lascia al legislatore degli Stati membri determinare se tali servizi debbano o meno essere soggetti alle disposizioni in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. Nemmeno sussiste, per le stesse ragioni, una violazione delle libertà garantite dai trattati.

Con riferimento ai servizi di arbitrato e di conciliazione, evocando il considerando 24 della direttiva 2014/24, la Corte, premettendo che gli arbitri e i conciliatori devono sempre essere accettati da tutte le parti della controversia e designati di comune accordo da queste ultime, afferma che nessun ente pubblico, quand'anche individuasse un aggiudicatario all'esito di una procedura ad evidenza pubblica, potrebbe imporre all'altra parte il conciliatore o arbitro così selezionato.

Con riferimento ai servizi forniti da avvocati ai sensi dell'art. 10, lett. d), i) e ii) della medesima direttiva, la Corte precisa che l'esclusione non opera per tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma solo per la rappresentanza legale del cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, compresa la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un procedimento di questo tipo, che si caratterizzerebbero per configurarsi nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. In particolare, il rapporto tra avvocato e cliente nelle circostanze descritte si caratterizzerebbe per un'ampia riservatezza, funzionale alla salvaguardia del pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli nonché del requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato.

Da ultimo, pronunciandosi sui servizi rientranti nelle attività che partecipano, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri di cui all'art. 10, lett. d) e v), la Corte motiva la relativa esclusione dall'ambito della direttiva medesima sulla circostanza che siffatti servizi partecipano direttamente o indirettamente all'esercizio dei pubblici poteri e alle mansione che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche.

Conclusioni. Dall'esame della questione non è emerso alcun elemento che possa inficiare la validità delle disposizioni dell'articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, alla luce dei principi di parità di trattamento e di sussidiarietà, nonché degli articoli 49 e 56 TFUE.

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