Sindrome di alienazione parentale: affido esclusivo per il padre interessato a recuperare il rapporto con la figlia
17 Giugno 2019
Il caso. A seguito di separazione personale di due coniugi, il Tribunale di Brescia affida in via esclusiva la figlia minore di 10 anni al padre, nonostante la bimba abiti con la madre da quando i genitori hanno cessato la convivenza. In particolare, stando alla CTU espletata nel corso del giudizio, il rapporto padre-figlia si è radicalmente trasformato: se, inizialmente, esso ero «positivo», col passare del tempo è peggiorato sino ad un sostanziale annullamento, caratterizzato dall'«ostinato rifiuto della figlia ad avvicinarsi al padre», nonostante l'uomo si fosse dimostrato «attento alle richieste e ai bisogni della figlia» e «partecipe alla vita della bambina». Anzi, osservano i giudici di merito, le sue capacità non sono venute meno, dimostrando buone competenze nel rapportarsi con la figlia», riuscendo a non reagire di fronte alle critiche e al rifiuto della stessa, per i quali si è mostrato profondamento addolorato.
I sintomi della sindrome di alienazione parentale. Il CTU ha inquadrato la pervicace volontà manifestata dalla figlia di non vedere il padre – largamente immotivata ed irrazionale – è stata inquadrata nella Sindrome di Alienazione Parentale, in quanto sussistono nel caso di specie gli otto sintomi che caratterizzano tale sindrome, ossia: - campagna di denigrazione: il bambino mima e scimmiotta i messaggi di disprezzo del genitore alienante; - razionalizzazione debole dell'astio: il bambino spiega le ragioni del suo disagio nel rapporto con il genitore alienato con motivazioni illogiche, insensate o superficiali; - mancanza di ambivalenza: il genitore rifiutato è descritto dal bambino «tutto negativo», mentre l'altro genitore è tutto positivo; - fenomeno del pensatore indipendente: il bambino afferma che ha elaborato da solo la campagna di denigrazione del genitore; - appoggio automatico al genitore alienante: presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore alienante; - assenza di senso di colpa; - scenari presi a prestito: affermazioni che non possono ragionevolmente venire da lui direttamente; - estensione delle ostilità alla famiglia allargata del genitore rifiutato. Tutti questi “sintomi” sussistono e sono stati riscontrati dal CTU, nel caso di specie.
Affido esclusivo al padre che vuole recuperare la relazione con la figlia. Inoltre, a dispetto di alcuni rimproveri, dal contenuto meramente formale, che la madre rivolge alla figlia quando la stessa rifiuta il padre, il reale comportamento della donna – con cui la bambina ha stretto un «conflitto d'alleanza» – è stato costantemente teso a limitare l'accesso della figlia al padre: infatti, non solo non si è attivata per preservare la relazione padre-figlia, ma, secondo il CTU, si è addirittura adoperata – in modo più o meno consapevole – per minarne le fondamenta. Ciò induce il Tribunale di Brescia a formulare un giudizio di inadeguatezza genitoriale della madre e a disporre l'affido in via esclusiva al padre, che si è rivelato un genitore adeguato, dotato di buone competenze e sinceramente interessato a recuperare la relazione con la figlia. |