Sulla nozione di organismo di diritto pubblico

18 Giugno 2019

La circostanza che una società sia quotata in borsa, operi in un mercato concorrenziale e sopporti il rischio d'impresa non osta alla qualificazione della società quale organismo di diritto pubblico, qualora la stessa persegua, in concreto, un interesse di carattere generale, come quello relativo alla sicurezza del trasporto pubblico ferroviario.

Il caso. Una società impugnava gli esiti della gara indetta da FNM S.p.A., in proprio, nonché, quale capogruppo, nell'interesse delle società Ferrovienord e Nord Energia per l'affidamento del servizio di pulizia dei “fabbricati adibiti ad uffici ed aule di formazione nell'area di Milano Cadorna”.

Costituitesi in giudizio, la stazione appaltante e l'aggiudicataria eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Esponevano, in particolare, che la FNM non fosse obbligatoriamente assoggettata al codice dei contratti pubblici, non potendo essere qualificata come organismo di diritto pubblico, in quanto priva del c.d. requisito teleologico.

In proposito, evidenziavano che FNM è una società per azioni quotata, non direttamente concessionaria del servizio di trasporto di persone su rotaie, che distribuisce utili ai soci al termine di ogni esercizio sociale senza che, da Statuto, sia ammessa la possibilità di reinvestirli per migliorare il servizio a favore della collettività.

La soluzione: Il TAR ha ritenuto infondata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del g.a.

In particolare, la circostanza che la FNM sia capogruppo e non svolga direttamente l'attività di trasporto pubblico non è stata considerata rilevante per un duplice ordine di ragioni.

Da un lato, infatti, il Collegio ha evidenziato che la strutturazione in holding non può certamente condurre ad eludere la disciplina interna ed eurounitaria a tutela della concorrenza. Dall'altro, ha sottolineato come, nel caso di specie, FNM S.p.A. abbia agito come centrale di committenza, avendo bandito la selezione non solamente nel proprio interesse, ma anche di quello di Ferrovienord S.p.A., la quale, controllata al 100% da FNM, svolge l'attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, garantendo la sicurezza della circolazione dei treni.

Né può essere invocata, in senso contrario, la circostanza che la stessa società operi in un mercato concorrenziale e sopporti il rischio d'impresa. Tale profilo non è idoneo ad escludere il c.d. requisito teleologico che porta alla qualificazione di organismo di diritto pubblico, essendo tale requisito correlato alla natura e alle finalità dell'attività in concreto esercitata.

Ciò che rileva, quindi, è che la gara in questione sia stata bandita anche nell'interesse della società controllata Ferrovienord, la quale persegue un interesse, quale quello della sicurezza del trasporto pubblico ferroviario, che non è proprio solamente dei soci, bensì dell'intera collettività

In conclusione. Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha quindi affermato che FNM S.p.A. – almeno per le procedure bandite nell'interesse di Ferrovienord S.p.A. – costituisce un organismo di diritto pubblico, che i relativi appalti di lavori, servizi e forniture sono disciplinati dal codice dei contratti pubblici e che, pertanto, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.

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