Adesione alla class action: secondo la Cassazione si può utilizzare la PEC senza firma digitale

Redazione scientifica
19 Giugno 2019

Nelle azioni di classe introdotte a norma dell'art. 140-bis cod. cons, i consumatori e gli utenti possono aderire a tali azioni anche tramite fax e posta elettronica, senza l'osservanza di particolari formalità, con la conseguenza che la sottoscrizione degli aderenti non deve essere autenticata con le modalità e a cura dei soggetti di cui al d.P.R. n. 445/2000.

Il caso. La Corte d'appello di Torino confermava la decisione con cui il tribunale di Torino, previa ammissione dell'azione di classe ex art. 140-bis cod. cons., aveva dichiarato la nullità delle clausole aventi ad oggetto le commissioni di scoperto di conto applicate ai conti non affidati e per l'effetto condannato l'istituto di credito convenuto a restituire a tre attori e a tre adenti gli importi da ciascuno richiesti come somme indebitamente trattenute dalla banca. I giudici del gravame rigettavano, invece, l'appello incidentale con cui era stata chiesta l'ammissione delle adesioni escluse per la mancata autenticazione della firma nelle forme richieste nell'ordinanza del tribunale.
Tale rigetto è stato motivo di ricorso incidentale proposto dai consumatori nel ricorso per cassazione proposto dalla banca.

Adesione alla class action… A parere del Collegio il tribunale, nel richiedere l'autenticazione delle sottoscrizioni degli aderenti «nelle forme e a cura dei soggetti previsti dal d.P.R. n. 445/2000», ha imposto una formalità di adesione non prescritta dalla legge. Infatti, l'art. 140-bis cod. cons. ha previsto la possibilità di aderire all'azione di classe addirittura con fax o posta elettronica certificata. È evidente, osservano i Giudici, che se il legislatore non ha inteso richiedere la firma digitale, è perché non riteneva essenziale prescrivere, ai fini della validità dell'adesione, l'autenticità della firma. Il legislatore, infatti, nei casi in cui ha ritenuto essenziale l'autenticità della sottoscrizione l'ha richiesto espressamente.

…non è richiesta alcuna formalità. La Suprema Corte ha, pertanto, pronunciato il seguente principio di diritto: «nelle azioni di classe introdotte a norma dell'art. 140-bis cod. cons., i consumatori e gli utenti possono aderire a tali azioni anche tramite fax e posta elettronica, senza l'osservanza di particolari formalità, con la conseguenza che la sottoscrizione degli aderenti non deve essere autenticata con le modalità e a cura dei soggetti di cui al d.P.R. n. 445/2000».

Fonte: ilprocessocivile.it

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