La fecondazione eterologa e il reato di alterazione di stato
19 Giugno 2019
Massima
La sentenza irrevocabile di rigetto della domanda di disconoscimento di paternità in sede civile proietta la sua efficacia vincolante sul processo penale ed impone l'annullamento, senza rinvio, della sentenza di condanna per il reato di alterazione di stato della madre che ha dichiarato nell'atto di nascita del minore la paternità, posto che il rigetto, in sede civile, della domanda esclude che sia stata falsamente dichiarata, nell'atto di nascita del minore, la paternità del coniuge, il quale, avendo prestato il suo consenso alla fecondazione eterologa, revochi successivamente la sua volontà dopo l'avvenuta fecondazione dell'ovulo. Ne consegue che il coniuge, ai sensi dell'art. 9, l. n. 40/2004, deve essere riconosciuto padre di diritto del nato, sebbene non padre biologico dello stesso. Il caso
Dopo l'iniziale consenso espresso da entrambi i coniugi, Tizio e Caia, in sede di sottoscrizione del contratto con la struttura sanitaria per accedere ad un trattamento di fecondazione assistita eterologa, Tizio ha cambiato idea, revocando il proprio consenso. In quella data, però, la fecondazione dell'ovulo era già stata effettuata e il giorno successivo l'ovulo fecondato è stato impiantato nell'utero di Caia che, alla nascita del bambino, ha dichiarato lo stesso come figlio di Tizio. Contro la sentenza con la quale Caia è stata assolta, il 14 aprile 2015 dal Tribunale di Roma, per il reato di alterazione di stato, ha interposto gravame Tizio, nella sua qualità di parte civile, accolto dalla Corte d'appello romana che, ribaltando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato Caia responsabile, ai soli fini civili, del reato di alterazione di stato, di cui all'art. 567 c.p., per aver falsamente attestato nell'atto di dichiarazione di nascita, depositato al Comune di Roma, la paternità del figlio, indicando quale genitore il coniuge Tizio che ha revocato il consenso all'inseminazione artificiale in data 16 dicembre 2009. Caia ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della pronuncia di secondo grado giacché, nelle more, è stata definita con sentenza irrevocabile della VI Sezione civile della Corte di Cassazione la causa civile, con definitivo rigetto della domanda di Tizio di disconoscimento della paternità del minore. La Suprema Corte ha, pertanto, accolto l'istanza annullando, senza rinvio, la sentenza della Corte d'Appello perché il fatto non sussiste, sul presupposto che la statuizione civile ha inevitabile ricaduta nel processo penale, in quanto esclude che sia stata falsamente dichiarata nell'atto di nascita la paternità di Tizio. La questione
Nella sentenza in commento, la Corte, dopo una attenta ricostruzione dei principi normativi vigenti in materia di stato giuridico del nato da tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), affronta la questione relativa all'efficacia, ai sensi dell'art. 3, comma 4, c.p.p., nel giudizio penale, della sentenza – irrevocabile – di disconoscimento della paternità emessa nel giudizio civile. Ciò in relazione, in particolar modo, alle ricadute di tale statuizione nel processo penale, in merito alla possibile configurazione del reato di alterazione di stato, ex art. 567 c.p., in capo a Caia che ha dichiarato nell'atto di nascita del minore la paternità di Tizio. Le soluzioni giuridiche
Dopo aver ritenuto fondato il motivo relativo all'efficacia di giudicato della sentenza civile irrevocabile che ha deciso una questione di stato di famiglia, nel processo penale, ai sensi dell'art. 3, comma 4, c.p.p., i giudici della Suprema Corte si soffermano – condividendone in pieno le argomentazioni – sulla ricostruzione normativa effettuata dai Colleghi della Sesta sezione Civile in materia di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), i quali hanno evidenziato che, prima dell'intervento della Corte Costituzionale (Corte cost., sent. n. 162/2014), la l. n. 40/2004 vietava l'inseminazione eterologa, pur disciplinandone gli effetti nell'esclusivo interesse del nato. Infatti, è l'art. 6, l. n. 40/2004 a disciplinare il consenso manifestato dall'uomo e dalla donna che accedono alle tecniche di PMA, precisando che la volontà di ciascuno dei soggetti può essere revocata fino al momento della fecondazione dell'ovulo; l'art. 9, comma 1,l. n. 40/2004 prevede, invece, che qualora si ricorra a tecniche di PMA di tipo eterologo, in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3,l. n. 40/2004 il coniuge o il convivente, il cui consenso è ricavabile da atti concludenti, non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità. Successivamente, la Corte Costituzionale (Corte cost., sent. n. 162/2014) ha dichiarato incostituzionale il divieto di fecondazione eterologa, in caso di sterilità o infertilità assoluta ed irreversibile, ribadendo la validità e la conformità costituzionale della disciplina del consenso, di cui alla l. n. 40/2004, anche per tale ipotesi, così unificando la disciplina della fecondazione assistita; ne discende che anche per la fecondazione eterologa rimane fermo il limite temporale fissato dall'art. 6,l. n. 40/2004 quale termine ultimo per la revoca del consenso. Del resto, secondo l'orientamento della Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione, consentire la revoca del consenso, anche in un momento successivo alla fecondazione dell'ovulo, non apparirebbe compatibile con la tutela costituzionale degli embrioni. Non solo. I giudici di tale sezione hanno, altresì, rilevato che «…l'attribuzione dell'azione di disconoscimento al marito, anche quando abbia prestato assenso alla fecondazione eterologa, priverebbe il nato di una delle due figure genitoriali e del connesso rapporto affettivo ed assistenziale, stante l'impossibilità di accertare la reale paternità a fronte dell'impiego di seme di provenienza ignota…» e che «non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta la preminenza della verità biologica rispetto a quella legale». Applicando tali principi al caso in esame, la Sesta Sezione civile della Suprema Corte ha rigettato la domanda di disconoscimento di paternità di Caio che, dopo aver manifestato il suo consenso – congiuntamente alla moglie – attraverso la sottoscrizione di un contratto con l'Istituto Marques di Barcellona, aveva revocato la sua volontà con comunicazione successiva del 18 dicembre 2009, data in cui il trattamento embrionale era stato già avviato e il giorno successivo era previsto l'impianto dell'embrione nell'utero della moglie. Inoltre, nessuna prova veniva fornita che la revoca del consenso fosse intervenuta prima della preparazione dell'embrione o della fecondazione dell'ovulo destinato all'impianto. E' inevitabile, pertanto, come osservano i giudici della Sesta Sezione penale della Cassazione, che tale statuizione abbia una inevitabile ricaduta nel processo penale, giacché esclude che vi sia stata una falsa dichiarazione nell'atto di nascita in merito alla paternità di Tizio, riconosciuto – legittimamente – padre di diritto del nato, sebbene l'assenza di un collegamento genetico con lo stesso. A tale conclusione erano già pervenuti i giudici di primo grado i quali, attribuendo alla sentenza della Consulta n. 162/2014 efficacia invalidante ex tunc del divieto di PMA eterologa, avevano evidenziato che è necessario scindere il concetto di qualità di genitore e di diretta discendenza o rapporto biologico, in quanto è l'art. 8,l. n. 40/2004 a determinare lo status giuridico del nato da fecondazione eterologa, chiarendo che quest'ultimo acquisisce lo stato di figlio nato durante il matrimonio. Dunque, ai sensi dello schema normativo previgente, la condotta assunta da Caia, avente ad oggetto la dichiarazione – ai fini della redazione dell'atto di nascita – del rapporto di coniugio e le generalità del padre del neonato, pur consapevole dell'assenza di collegamento biologico tra i due, e cosciente di aver violato il divieto di fecondazione eterologa, avrebbe integrato il reato di alterazione di stato, punito ai sensi dell'art. 567 c.p. Oggi, invece, a seguito della sentenza della Consulta, già richiamata, nonché della vigenza dell'art. 8, l. n. 40/2004 in materia di PMA, considerata quale fonte extra-penale integrativa del precetto dell'art. 567 c.p., la dichiarazione della paternità di colui che ha prestato il consenso, senza revocarlo prima della fecondazione dell'ovulo, non integra il reato di alterazione di stato, né una falsa attestazione in atti dello stato civile. Alla luce di tali osservazioni, i giudici di Cassazione, dopo aver ribadito che la questione sullo stato della persona, di competenza esclusiva del giudice civile, condiziona l'essenza stessa della pronuncia relativa all'imputazione, che ne resta pertanto pregiudicata, ai sensi dell'art. 3, comma 4, c.p. e, dunque, la decisione civile, sebbene intervenuta dopo la sentenza di appello, proietta la sua efficacia vincolante sul processo penale, hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Osservazioni
Sebbene oggetto principale di tale pronuncia sia il rapporto tra giudicato civile e il giudicato penale, particolare attenzione va posta alla questione relativa al consenso prestato per accedere ad un trattamento di fecondazione assistita eterologa e al divieto di disconoscimento della paternità, laddove la revoca del consenso sia intervenuta in un momento successivo alla fecondazione dell'ovulo, come stabilito dagli artt. 6 e 9, l. n. 40/2004. E' evidente come il fine ultimo di tali disposizioni sia dare piena esecuzione al principio di responsabilità nella procreazione, così offrendo piena tutela alla dignità e ai diritti del minore, nei confronti di chi si sia liberamente impegnato a farlo venire al mondo. Del resto, come già evidenziato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (Corte cost., sent. n. 151/2009; Corte cost., sent. n. 229/2015) consentire la revoca del consenso, anche in un momento successivo alla fecondazione dell'ovulo, e, dunque, l'azione di disconoscimento della paternità, si porrebbe in contrasto con la tutela costituzionale degli embrioni. Non solo. Ciò significherebbe, altresì, privare per sempre il minore – nato per effetto dell'assenso manifestato dai due membri della coppia alla fecondazione eterologa – di una delle due figure genitoriali e del connesso apporto affettivo e assistenziale, così ledendo il suo diritto alla bi-genitorialità, nonché il diritto all'identità personale e al nome, stante l'insuperabile impossibilità di accertare la reale paternità genetica, a fronte dell'impiego di materiale biologico proveniente da un donatore di gameti che, per legge, non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto, né essere titolare di obblighi (Corte cost., sent. n. 347/1998; Cass. civ., n. 2315/1999; Cass. civ. n. 30294/2017). Da ciò deriva la scissione tra la filiazione di derivazione biologica e la filiazione di derivazione volontaria, quest'ultima fondata sull'assunzione libera e consapevole della responsabilità genitoriale, elemento che, ormai, sempre più spesso, assume rilevanza ai fini della definizione della relazione genitore-figlio. Tutto ciò accresce, sempre di più, la consapevolezza che, nel nostro ordinamento, la verità biologica non gode più di una preminenza assoluta rispetto alla verità legale, con l'inevitabile conseguenza che la centralità che il principio del favor veritatis ha sempre assunto, è, ormai, superata dall'esigenza di operare un bilanciamento tra le esigenze di accertamento della verità e l'interesse concreto del minore, in tutte le decisioni che lo riguardano (Corte cost. n. 272/2017), nell'ottica del perseguimento della tutela del best interest of the child, necessità ormai fortemente radicata sia nell'ordinamento interno, sia a livello internazionale. |