Art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 non si estendono al socio di maggioranza delle società di capitali

Redazione Scientifica
18 Giugno 2019

Le fattispecie di cui all'art.80, comma 5, lettere (a) e (c), d.lgs. n. 50/2016 non sono riferibili anche al socio di maggioranza di un operatore economico-società di capitali, posto che un'interpretazione che ne preveda l'applicazione anche ai soci di maggioranza si risolverebbe in una illegittima...

Le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere (a) e (c), d.lgs. n. 50/2016 non sono riferibili anche al socio di maggioranza di un operatore economico-società di capitali, posto che un'interpretazione che ne preveda l'applicazione anche ai soci di maggioranza si risolverebbe in una illegittima estensione della previsione di cui all'art. 80 comma 3, in violazione della tassatività delle cause di esclusione dalla pubblica gara. Parimenti, le Linee Guida ANAC n. 6 di attuazione del d.lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, paragrafo III, punto 3.1, (le quali affermano che i gravi illeciti professionali di cui al comma 5 dell'art. 80 assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara “quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice”), ove interpretate come estensione, quale mero automatismo, ai soci di maggioranza di una società di capitali di cui al comma 3, delle ipotesi di esclusione (ed i connessi obblighi di dichiarazione) di cui al comma 5 del Codice, lett. “c”, dell'art. 80, assumono un valore sostanzialmente normativo e vanno pertanto disapplicate, in quanto costituiscono violazione del principio di tassatività delle clausole di esclusione e del principio del favor partecipationis ed esorbitano dai limiti di deliberazione dell'Autorità di cui al comma 13 dell'art. 80 cit., non venendo in rilievo – nella parte considerata – l'indicazione di “quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).”.

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