L’approfondimento dell’Autorità sulla colpa grave
14 Giugno 2019
La falsità della documentazione prodotta è elemento sufficiente a determinare la decadenza dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, d.lgs. n. 163/2006, anche se la falsità non sia imputabile all'impresa che la ha conseguita, rilevando unicamente il fatto oggettivo della falsità, indipendentemente dalla imputabilità soggettiva del falso. Le conseguenze inibitorie e sanzionatorie dell'iscrizione nel casellario informatico richiedono, invece, un accertamento da parte dell'Autorità in ordine all'imputabilità soggettiva della falsità all'impresa, almeno in termini di colpa grave da valutare secondo i parametri dell'ordinaria diligenza (nel caso di specie, il collegio ha individuato nell'esistenza di un rapporto di subappalto e di ulteriori fatti e comportamenti peculiari della fattispecie concreta, l'esigenza, in punto di motivazione e di istruttoria, di un più approfondito esame delle condotte dell'impresa al fine di verificarne la buona fede). |