Cessazione del diritto all’assegnazione della casa familiare e vendita a terzi

Armando Cecatiello
20 Giugno 2019

Il comproprietario dell'ex casa coniugale, già titolare del diritto di assegnazione della stessa, venute meno le ragioni a fondamento dell'attribuzione, può rinunciare a tale diritto?

Il comproprietario dell'ex casa coniugale, già titolare del diritto di assegnazione della stessa, venute meno le ragioni a fondamento dell'attribuzione, può rinunciare a tale diritto? Il figlio, divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente, quali diritti ha sull'ex casa familiare che ha occupato, senza il consenso del genitore già assegnatario, e dopo il rilascio da parte di quest'ultimo?

Come per tutti i provvedimenti conseguenti alla pronuncia di divorzio, anche per l'assegnazione della casa familiare vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti.

Il diritto al godimento della casa familiare viene meno quando l'assegnatario non abiti o cessi di abitarvi stabilmente o contragga nuovo matrimonio. Nel caso di specie si sono verificate entrambe le condizioni ed è venuta meno anche la dipendenza economica del figlio. Anche su tale profilo pertanto non sussiste più il presupposto per l'assegnazione della ex casa coniugale alla moglie che così legittimamente vi può rinunciare.

Tale accertamento negativo può essere compiuto dal Tribunale non solo in sede di revisione delle condizioni di divorzio ma anche in seno ad una eventuale causa di cognizione ordinaria promossa dal terzo, quale nuovo legittimo proprietario dell'immobile.

Da ciò consegue che la comproprietaria potrà rinunciare in ogni sede al suo diritto di assegnazione e nulla potrà legittimamente eccepire il figlio, divenuto economicamente indipendente, a tutela del quale il provvedimento di assegnazione della casa era appunto stato emesso.

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