Cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato: la decisione è del giudice
20 Giugno 2019
Il caso. E' stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 4 e 5, l. n. 219/2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), nella parte in cui stabilisce che l'amministratore di sostegno, che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), possa rifiutare, senza l'autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell'amministrato. In particolare, tale norma sarebbe in contrasto con gli artt. 2, 13 e 32 Cost., poichè sarebbe necessario che, in assenza delle DAT, la volontà di esercitare il diritto inviolabile e personalissimo di rifiutare le cure sia ricostruita in modo da salvaguardare la natura soggettiva del diritto stesso.
Amministrazione di sostegno e rifiuto delle cure: normativa incostituzionale? Dopo aver esaminato la normativa di riferimento e tenuto conto dei principi che conformano l'amministrazione di sostegno, secondo la Consulta «il conferimento della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario non reca con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita. Le norme censurate si limitano a disciplinare il caso in cui l'amministratore di sostegno abbia ricevuto anche tale potere: spetta al giudice tutelare, tuttavia, attribuirglielo in occasione della nomina – laddove in concreto già ne ricorra l'esigenza, perché le condizioni di salute del beneficiario sono tali da rendere necessaria una decisione sul prestare o no il consenso a trattamenti sanitari di sostegno vitale – o successivamente, allorché il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo richieda». |