Ancora sui presupposti per l’applicazione del (abrogato) rito super accelerato

Redazione Scientifica
18 Giugno 2019

Anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE (cfr. ordinanza del 14 febbraio 2019, C- 54/18), ai fini della decorrenza del termine decadenziale per proporre ricorso ex art. 120 comma 2-bis cod. proc. amm., occorre far riferimento alla data di pubblicazione sul profilo del...

Anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE (cfr. ordinanza del 14 febbraio 2019, C- 54/18), ai fini della decorrenza del termine decadenziale per proporre ricorso ex art. 120 comma 2-bis cod. proc. amm., occorre far riferimento alla data di pubblicazione sul profilo del committente dei provvedimenti relativi a questa fase ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici, sempreché idonei a veicolare le informazioni necessarie ad esplicitare i motivi su cui riposano, e ciò in considerazione del carattere speciale, derogatorio, e pertanto di stretta interpretazione del “rito superspeciale” sulle ammissioni ed esclusioni, in relazione al quale sono tassativamente richieste le formalità pubblicitarie poc'anzi richiamate; in altri termini, la pubblicazione delle ammissioni e delle esclusioni deve contenere anche l'accessibilità ai relativi atti (e motivazioni), ciò affinché la tutela giurisdizionale possa essere compiutamente esercitata, non essendo sufficiente a far decorrere il termine di impugnativa la mera elencazione di offerenti ammessi senza ulteriori chiarimenti (Consiglio di Stato sez. V, 18 marzo 2019, n.1753), D'altro canto, stante l'eccessività dell'adempimento che si porrebbe a carico dell'interessato, non può essere condivisa la tesi secondo cui, una volta ricevuta la comunicazione relativa all'ammissione dei concorrenti e ravvisata l'assenza delle indicazioni relative alle ragioni dell'ammissione, sussisterebbe un onere di proposizione di accesso agli atti, a pena di irricevibilità del ricorso (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28/01/2019 n.699).

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