È soltanto il DURC a fotografare la posizione contributiva dell’operatore economico

Redazione Scientifica
17 Giugno 2019

Il DURC costituisce unico documento attestante il rispetto degli oneri previdenziali ed assistenziali da parte dell'operatore economico partecipante alla procedura di gara...

Il DURC costituisce unico documento attestante il rispetto degli oneri previdenziali ed assistenziali da parte dell'operatore economico partecipante alla procedura di gara, onde, in presenza di DURC regolare a favore dell'operatore economico, la stazione appaltante non è tenuta ad alcuna altra verifica, sebbene segnalazioni in senso contrario a quanto ivi certificato siano pervenute da terzi interessati all'esclusione dell'operatore dalla procedura di gara.

La certificazione relativa alla regolarità contributiva viene in rilievo dinanzi al giudice amministrativo alla stregua di documento probatorio del requisito di partecipazione alla gara e, pertanto, la sua regolarità può essere oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo al fine della verifica dell'esistenza o meno del requisito di partecipazione ove detta questione gli sia sottoposta come vizio di legittimità del provvedimento impugnato, spettando alla parte che allega il contrasto tra la certificazione e reale situazione dell'operatore economico fornire la prova in giudizio che l'irregolarità contributiva riportata nel DURC sia in realtà insussistente ovvero, al contrario, che non sussista la regolarità accertata.

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