L’obiettiva situazione di incertezza sul rito applicabile giustifica la concessione dell’errore scusabile

Redazione Scientifica
18 Giugno 2019

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, le regole procedurali dettagliate al comma 6- bis dell'art. 120 c.p.a. descrivono un rito accelerato per le impugnazioni delle ammissioni ed esclusioni ed esauriscono un sistema processuale chiuso e speciale, sicché la previsione del termine...

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, le regole procedurali dettagliate al comma 6- bis dell'art. 120 c.p.a. descrivono un rito accelerato per le impugnazioni delle ammissioni ed esclusioni ed esauriscono un sistema processuale chiuso e speciale, sicché la previsione del termine breve per la proposizione dell'appello si inserisce anch'essa nel predetto regime procedurale “nel senso che deve intendersi operativa solo al suo interno e, quindi, per la sola impugnazione di sentenze di primo grado pronunciate su ricorsi introdotti e definiti ai sensi del combinato disposto dei commi 2-bis e 6- bis dell'art. 120 c.p.a.” (Cons. di Stato, III, 25 novembre 2016, n. 4994)

Tanto premesso, deve dunque osservarsi se nel giudizio di primo grado le modalità di definizione, alle regole procedurali e ai termini per la costituzione delle parti e per il deposito delle memorie, non è stato seguito il rito super-accelerato ai sensi dell'art. 120, commi 2 bis e comma 6 bis, c.p.a, si determina un'obiettiva situazione di incertezza sul rito applicabile, che giustifica il ricorso dei presupposti per la concessione dell'errore scusabile.

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