Sull'obbligo di eseguire notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale dell'avvocato

Redazione scientifica
21 Giugno 2019

Con l'introduzione del domicilio digitale non è più possibile procedere alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite. Tale preclusione vale anche nel caso in cui il destinatario non abbia eletto domicilio nel comune in cui il medesimo ufficio ha sede, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo PEC sia inaccessibile per cause imputabili al destinatario.

Notificazione della sentenza. In contenzioso per l'accertamento della sussistenza di una servitù di passaggio, la Corte d'Appello dichiarava inammissibile il ricorso avverso la decisione del Tribunale poiché proposto tardivamente dato che la notifica dell'atto di appello risultava avvenuta in un momento in cui il termine breve era già decorso. L'avvocato difensore del ricorrente, argomentava la Corte, aveva eletto domicilio presso il suo studio sito nella città di Nocera Inferiore e non nel luogo sede dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale il giudizio si era svolto. Conseguentemente il domicilio doveva intendersi eletto presso la Cancelleria di tale autorità giudiziaria e dunque la notificazione all'appellante della pronuncia di primo grado presso la cancelleria del Tribunale era idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. Avverso la pronuncia propone ricorso in Cassazione la parte lamentando la falsa applicazione, da parte della Corte d'Appello, dell'art. 16-sexies d.lgs. n. 179/2012 poiché a seguito dell'entrata in vigore del “domicilio digitale” non è più possibile procedere alle comunicazioni o notificazioni presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, a meno che l'indirizzo PEC sia inaccessibile per cause imputabili al destinatario o non sia desumibile dai registri generali degli indirizzi elettronici. Inoltre il ricorrente deduce che non è più necessario indicare l'indirizzo PEC del difensore poiché questo è reperibile dai pubblici elenchi ReGIndE e INI-PEC. A tal proposito, sostiene il ricorrente, il suo difensore è assegnato ad un preciso indirizzo PEC, al quale sarebbe dovuta essere notificata la sentenza di primo grado. A tal proposito il ricorrente deduce la nullità della notificazione della sentenza e la conseguente inidoneità della stessa a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, con conseguente tempestività dell'appello poi proposto.

Efficacia delle regole sul domicilio digitale. La Cassazione, ritenendo il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, evidenza (Cass. civ., n. 30139/2017)) che «in materia di notificazioni al difensore, la regola del c.d. domicilio digitale, di cui all'art. 16-sexies d.lgs. n. 179/2012 (…) che impone di eseguire le notificazioni e le comunicazioni esclusivamente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ha immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla vigenza del d.l. n. 90/2014, in applicazione del generale principio “tempus regit actum”».
I Giudici rilevano che al caso concreto, ratione temporis, si applica la disciplina dell'art. 16-sexies e dunque non si sarebbe dovuto procedere alle comunicazioni o notificazioni nella cancelleria dell'ufficio giudiziario davanti al quale la lite era pendente, premesso che l'indirizzo PEC del destinatario era perfettamente accessibile. Al difensore, infatti, era assegnato un ben preciso indirizzo PEC conoscibile mediante visura del registro INI-PEC, sicché in mancanza di elezione di domicilio la notifica della sentenza di primo grado doveva essere effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata rinvenibile dalla consultazione del summenzionato registro. Dunque, la Suprema Corte considera nulla la notificazione della sentenza in cancelleria, con conseguente inidoneità a far decorrere il termine breve per impugnare. Per questo motivi il ricorso viene accolto, la sentenza cassata e rinviata alla Corte d'appello.

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