Mantenimento dei figli maggiorenni: cessazione dell'obbligo, coabitazione e legittimazione
21 Giugno 2019
Massima
L'assegno di mantenimento trova la sua giustificazione sia nella convivenza, sia nel dovere di consentire al figlio una propria autonomia economica garantendo allo stesso un'istruzione ed una formazione professionale rapportata alle sue capacità ed alle condizioni economiche e sociali dei genitori. La mancanza coabitativa del figlio implica, altresì, il venir meno dei presupposti per l'assegnazione della casa familiare. Il caso
In un giudizio di separazione, proposto dalla moglie, questa chiedeva anche la corresponsione da parte del coniuge di un contributo a titolo di concorso nel proprio mantenimento e nel mantenimento dei figli e la contribuzione, in ragione del 50%, alle spese mediche straordinarie degli stessi. Parte resistente affermava, invece, l'autosufficienza economica della moglie e dei figli, insistendo sul venir meno di qualsiasi obbligo di contribuzione posto a proprio carico. Il Tribunale di Padova accoglieva la domanda della resistente e, rilevato che nessuno dei due figli conviveva con la madre nella casa familiare, revocava l'assegnazione della casa familiare e dichiarava la madre non legittimata ad agire iure proprio per ricevere il contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non più convivente. In ogni caso revocava l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento dei figli, essendo essi già stati posti nelle condizioni concrete per conseguire l'indipendenza economica. Confermata invece la corresponsione da parte dell'ex marito dell'assegno di mantenimento a favore della ex moglie. Le questioni
Quid iuris quando cessa la convivenza del figlio maggiorenne con il genitore? Quando può dirsi raggiunta l'autosufficienza economica del figlio maggiorenne? Quali conseguenze sull'assegnazione della casa familiare? Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale di Padova affronta, innanzitutto, la questione processuale della legittimazione della madre di figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ad agire iure proprio per ottenere il contributo per il mantenimento dello stesso ed afferma il venir meno di tale legittimità con la cessazione del rapporto di convivenza. Il Collegio richiama la definizione di convivenza fornita dalla Cassazione come implicante la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali e solo sporadici allontanamenti per brevi periodi, escludendo dunque l'ipotesi di un ritorno per il fine settimana e avuto comunque riguardo al criterio della prevalenza temporale di tale effettiva presenza (Cass. civ. sez. I, sent. 22 marzo 2012, n. 4555). In merito poi alla questione dell'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni non autonomi, facendo emergere il principio per il quale tale obbligo viene meno nel momento in cui si può ritenere adempiuto il dovere dei genitori di porre il figlio nelle concrete condizioni idonee a consentirgli un'indipendenza economica. Tale criterio risulta, peraltro, non avere parametri di riferimento prefissati e tale condizione si risolve caso per caso rapportando il parametro dell'autosufficienza economica all'ambito socio-familiare in cui il maggiorenne è inserito. Nel caso di specie l'autosufficienza economica risulta raggiunta sia dal figlio di 33 anni che, avendo conseguito l'abilitazione forense e conducendo uno studio legale, si ritiene abbia raggiunto una consolidata professionalità e sia avviato al mondo del lavoro con prospettive promettenti; allo stesso modo risulta economicamente indipendente la figlia di 28 anni, laureata da 4 anni e posta indubbiamente nelle condizioni di potere coltivare le proprie inclinazioni. Viene dunque ravvisata l'insussistenza del diritto della madre a ricevere l'assegno di mantenimento per i figli non più conviventi con lei ma anche l'insussistenza del diritto stesso di ricevere l'assegno nei confronti di figli maggiorenni avendo questi altresì raggiunto, grazie ai genitori, un'istruzione e una formazione professionale adeguata alle loro capacità e alle condizioni economiche e sociali dei genitori, consentendogli una propria autonomia economica. Con l'indipendenza economica dei figli viene meno, inoltre, l'assegnazione della casa familiare. Osservazioni
La sentenza si pone in linea con la giurisprudenza prevalente in tema di legittimazione ad agire del genitore, quando vi è coabitazione (pur se per brevi periodi) e di cessazione dell'obbligo di mantenimento per raggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne. Vi è da rilevare, peraltro, che il tribunale nell'elidere l'assegno per i figli maggiorenni nel presente caso non raggiunge la prova certa circa l'autosufficienza economica degli stessi; infatti, nel valutare la capacità lavorativa ed economica degli stessi, utilizza delle mere presunzioni legate al titolo di studio ed all'età dei soggetti. L'utilizzo di tali presunzioni non convince pienamente sul piano probatorio e apre la strada alle interpretazioni più diverse di ogni singola fattispecie, lasciando al giudice un margine di discrezionalità troppo ampio. |