Chiarimenti sulle Linee guida n. 13 recanti la disciplina delle clausole sociali

21 Giugno 2019

Con comunicato del Presidente del 29 maggio 2019 l'ANAC ha fornito chiarimenti sulle Linee Guida n. 13 recanti la disciplina delle clausole sociali.

Con comunicato del Presidente del 29 maggio 2019 l'ANAC ha fornito chiarimenti sulle Linee Guida n. 13 recanti la disciplina delle clausole sociali.

L'opportunità di tale nota è sorta a seguito delle segnalazioni con cui alcuni soggetti aggregatori hanno evidenziato criticità applicative in merito alle informazioni che la stazione appaltante indica nella documentazione di gara, al fine di consentire la formulazione delle offerte e la presentazione del piano di compatibilità nel rispetto della clausola sociale.

Le Linee guida n. 13 prevedono, infatti, che la stazione appaltante indica gli elementi rilevanti e inerenti il personale già utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e da assorbire. Tra questi, in particolare, le Linee Guida individuano il numero di unità, il monte ore, il CCNL applicato dall'attuale appaltatore, la qualifica, i livelli retributivi, gli scatti di anzianità, la sede di lavoro, l'eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

Le Linee Guida stabiliscono, inoltre, che il concorrente alleghi all'offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, idoneo ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Nel comunicato in commento l'ANAC chiarisce che, per quanto riguarda le procedure gestite da soggetti aggregatori, le suddette previsioni devono riferirsi alla fase di adesione della singola amministrazione alla convenzione o all'accordo quadro stipulato dalla centrale di committenza. Pertanto, ciascuna amministrazione fornisce all'affidatario della convenzione o dell'accordo quadro - in sede di emissione dell'ordinativo per il singolo contratto - le informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, affinché l'aggiudicatario possa presentare all'amministrazione richiedente il piano di compatibilità predisposto sulla base dei dati indicati.

Infine, per quanto riguarda eventuali discrasie tra le previsioni recate nelle Linee Guida e quelle richiamate nei Bando tipo, l'Autorità segnala che provvederà ad adeguare il contenuto dei predetti Bandi tipo alla luce della conversione del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32.

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