Regolarità contributiva: il valore assorbente del DURC e i limiti di accertamento incidentale del G.A.

Francesca Cernuto
24 Giugno 2019

Il DURC costituisce l'unico documento idoneo ad attestare la situazione di regolarità contributiva del concorrente, non potendosi gravare la stazione appaltante di verifiche ulteriori, per la cui esecuzione la stessa non disporrebbe neppure della competenza necessaria. Il Giudice può esercitare i poteri di accertamento incidentale sulla predetta certificazione solo ove sia offerta specifica prova della discrepanza tra le risultanze documentali del DURC e l'effettiva situazione di irregolarità contributiva dell'operatore economico, non essendo a tal fine sufficiente la mera allegazione di eventuali ritardi negli adempimenti.

Il caso. Con la sentenza di primo grado, il Tar Lazio annulla il provvedimento di aggiudicazione rilevando l'illegittimità della valutazione espressa dalla stazione appaltante in ordine alla regolarità contributiva dell'operatore economico risultato primo classificato.

Ad avviso del Giudice di prime cure, l'Amministrazione avrebbe erroneamente arrestato la valutazione della regolarità contributiva del concorrente sul mero dato fattuale del DURC positivo, omettendo tuttavia di considerare le segnalazioni pervenute dal secondo classificato circa l'esistenza di inadempienze di ordine contributivo e retributivo maturate dall'aggiudicatario nei confronti di un ex dipendente.

Avverso la sentenza di primo grado propone gravame l'operatore economico risultato soccombente, deducendo due profili di erroneità dell'iter argomentativo seguito dal Tar: da un lato, l'accertamento della regolarità contributiva è di spettanza esclusiva dei soli enti pubblici previdenziali a ciò preposti e trova unica forma di esternazione nel DURC, non residuando alcun potere di valutazione ulteriore in capo alla stazione appaltante; dall'altro, è mal posto il richiamo al principio di autoresponsabilità dell'operatore economico al momento della partecipazione alla gara, in quanto questi non può che riporre il proprio legittimo affidamento sulle risultanze del DURC.

Il valore probatorio del DURC. Il Consiglio di Stato accoglie l'appello rilevando come il DURC costituisca l'unico documento attestante il rispetto degli oneri contributivi da parte del concorrente, non potendosi onerare la stazione appaltante di alcuna verifica ulteriore su tale requisito di partecipazione. Milita in tal senso il disposto dell'art. 4, co. 1, d.l. 20 marzo 2014, n. 34 convertito in L. 16 maggio 2014 n. 78 che impone l'obbligo di richiesta del c.d. DURC online, nonché l'interpretazione di tale documento offerta dall'Adunanza Plenaria n. 10/2016, secondo cui il DURC costituisce “dichiarazione di scienza…che si colloca fra gli atti di certificazione o di attestazione facenti fede fino a querela di falso”.

In tale quadro di riferimento, la stazione appaltante non disporrebbe neppure della competenza ad effettuare accertamenti ulteriori, per cui l'imposizione di un siffatto onere sarebbe addirittura controproducente in termini di efficienza e celerità della procedura di gara.

Sui limiti dell'accertamento incidentale del Giudice. Il Collegio esclude che nel caso in esame possa venire in rilievo il potere di accertamento incidentale del Giudice, mancando l'effettiva allegazione di una situazione di irregolarità tale da contraddire le risultanze positive del DURC ottenuto dall'operatore economico.

In tal senso non è sufficiente la contestazione di un generico ritardo, in quanto il DURC, secondo le previsioni del d.m. 30 gennaio 2015, cristallizza la situazione dei pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente la verifica, con la conseguenza che, ove sussista la regolarità a quel momento, deve ritenersi irrilevante ogni altro inadempimento o ritardo.

Conclusione. La stazione appaltante, nel valutare la regolarità contributiva ex art. 38, co. 1, lett. f) d.lgs 163/2006, deve arrestarsi alle risultanze del DURC, non disponendo della competenza per lo svolgimento di alcun approfondimento ulteriore.