L’estinzione del reato conseguente a sentenza di “patteggiamento” è un istituto differente dalla riabilitazione

Redazione Scientifica
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24 Giugno 2019

Non è corretto equiparare due istituti giuridici autonomi e distinti: l'estinzione del reato conseguente a sentenza di “patteggiamento” e la riabilitazione...

Non è corretto equiparare due istituti giuridici autonomi e distinti: l'estinzione del reato conseguente a sentenza di “patteggiamento” e la riabilitazione.

Come da giurisprudenza, infatti, la riabilitazione ex art. 178 c.p. ed estinzione conseguente al patteggiamento ai sensi dell'art. 445 c.p.p. non sono equivalenti.

Ed invero, ai fini della riabilitazione non è sufficiente la mancata commissione di altri reati, come nel caso dell'estinzione conseguente al patteggiamento ai sensi dell'art. 445 c.p.p., ma occorre l'accertamento del completo ravvedimento dispiegato nel tempo e mantenuto sino al momento della decisione, e tradotto anche nella eliminazione (ove possibile) delle conseguenze civili del reato, (Cons. St., sez. III, sent. n. 3067/2018 che richiama Cass. pen. sez. I, 18 giugno 2009, n. 31089). La Suprema Corte, nel distinguere e sottolineare l'autonomia dei due istituti, ha chiarito che mentre l'estinzione della pena patteggiata si produce con il solo mancato avveramento della condizione risolutiva nel previsto arco temporale, la riabilitazione viene pronunziata all'esito di un effettivo approdo rieducativo del reo, per di più, (Cass. pen. sez. I, 18 giugno 2009, n. 31089 cit.).

I due istituti, sia pur diretti teleologicamente al conseguimento della cessazione degli effetti penali della condanna, non possono considerarsi sovrapponibili. La prova certa dell'avvenuta rieducazione del reo, infatti, può ottenersi esclusivamente con la riabilitazione e non, con l'estinzione della pena, un istituto che opera in via automatica basato sul mero dato fattuale del decorso del tempo.

Pertanto, è corretta l'esclusione motivata in relazione alla mancanza di requisiti morali elevati del candidato, alla presenza di una sentenza di condanna e senza l'intervento di riabilitazione.