Punteggio sintetico finale costituisce elemento dell’offerta ed in caso di irregolarità nell’indicazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio

Redazione Scientifica
21 Giugno 2019

Il PSF – punteggio sintetico finale – costituisce criterio di valutazione dell'offerta conforme alla previsione del comma 8 dell'articolo 83 del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui le stazioni appaltanti possono indicare “livelli minimi di capacità”...

Il PSF – punteggio sintetico finale – costituisce criterio di valutazione dell'offerta conforme alla previsione del comma 8 dell'articolo 83 del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui le stazioni appaltanti possono indicare “livelli minimi di capacità” (evidentemente intesi quali forme di barrage condizionanti la stessa partecipazione alle gare) e, allo stesso tempo, procedere “[alla] verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative [e] delle competenze tecniche” (intesa evidentemente in senso gradualistico e parametrico, con possibilità di modulare la valutazione in ragione del diverso grado di capacità riscontrato) (conf. Cons di Stato sez. V, 22 ottobre 2018 n. 6026).

Il PSF, in questa ricostruzione, costituisce un elemento dell'offerta, pur riferendosi in senso lato a requisiti soggettivi dell'impresa concorrente, in attenuazione del generale divieto di commistione tra criteri soggettivi di qualificazione e oggettivi afferenti alla valutazione dell'offerta, per la sua capacità di “illuminare” (così nel precedente citato) sulla qualità dell'offerta. Esso, dunque, rappresenta un elemento di quest'ultima poiché esprime, in punteggio crescente, la sua affidabilità: ad un punteggio maggiore corrisponde una maggiore sicurezza per la stazione appaltante che l'impegno assunto dall'operatore economico sarebbe stato portato a compimento, per giungere a concludere che l'impresa con il maggior PSF propone un'offerta da reputare di più sicura attuabilità delle altre.

Così ricostruito il ruolo del PSF nell'ambito della procedura di gara, ne segue quale inevitabile conseguenza che la sua modifica, in sede di soccorso istruttorio, avrebbe comportato la modifica della stessa offerta, evenienza non consentita dal divieto di soccorso istruttoria in relazione a “la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale (…) afferenti all'offerta tecnica ed economica”.

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