La sentenza approfondisce l’istituto del DURC c.d. in compensazione

Redazione Scientifica
24 Giugno 2019

In materia di cd. DURC in compensazione, in base alle disposizioni normative ed amministrative vigenti (art. 13–bis, comma 5, d.l. 7 maggio 2012, n. 52 conv. in l. 6 luglio 2012, n. 94; art. 9, comma 3–bis, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2; art. 2 del decreto del...

In materia di cd. DURC in compensazione, in base alle disposizioni normative ed amministrative vigenti (art. 13–bis, comma 5, d.l. 7 maggio 2012, n. 52 conv. in l. 6 luglio 2012, n. 94; art. 9, comma 3–bis, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2; art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 marzo 2013; circolare 30 gennaio 2014, n. 16, della Direzione centrale dell'Inps), come pure dal documento di prassi dell'INPS, si evince che: a) è onere dell'impresa attivarsi per ottenere la certificazione dell'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti di un soggetto pubblico (tra quelli elencati nell'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165); b) tale certificazione deve essere rilasciata nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza; c) ottenuta la certificazione può essere richiesto il rilascio del DURC c.d. in compensazione; d) il DURC deve attestare la regolarità contributiva dell'imprenditore. Non è stabilito, né dalle norme primarie e secondarie, né dagli atti prassi, un termine entro il quale va richiesta la certificazione dell'esistenza del credito.

La compensazione del debito previdenziale con i crediti vantati dall'impresa nei confronti di altra pubblica amministrazione (diversa dall'ente previdenziale) opera alle condizioni previste dalla disciplina di diritto comune: purché vi sia la coesistenza dei rispettivi crediti e debiti (art. 1241 Cod. civ.) e sempre che gli stessi siano liquidi ed esigibili (art. 1243 Cod. civ.). L'unico profilo derogatorio rispetto alla disciplina generale è rappresentato dalla mancanza della condizione di reciprocità perché i rapporti di credito/debito non intercorrono tra i medesimi soggetti: a fronte del debito che l'impresa ha nei confronti dell'ente previdenziale corrisponde un credito con altra pubblica amministrazione (tra quelle elencate dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001).

Logica conseguenza della ricostruzione svolta è che la posizione contributiva dell'impresa non può essere considerata irregolare per omesso versamento di contributi previdenziali a partire dal momento in cui la compensazione ha operato. Siccome, però, nelle procedure di gara, il DURC costituisce unico documento attestante il rispetto degli oneri previdenziali ed assistenziali da parte dell'operatore economico partecipante senza che la stazione appaltante sia tenuta ad alcun altra verifica in merito (principio pacifico, ex multis, Cons. Stato, IV, 24 ottobre 2018, n. 6059; V, 12 febbraio 2019, n. 1141; 5 febbraio 2018, n. 716) è necessario che la regolarità contributiva, maturata in dipendenza dell'avvenuta compensazione, risulti dal predetto DURC.

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