Modificabilità delle giustificazioni in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta

Paola Martiello
25 Giugno 2019

È ammessa la modificazione delle giustificazioni volta a correggere sovrastime e sottostime di alcune voci di costo, purché l'offerta risulti nel suo complesso seria e attendibile.

Il caso. La questione affrontata nella pronuncia in commento concerne i limiti entro i quali un operatore economico può modificare, in sede di chiarimenti sulla verifica dell'anomalia, talune voci dell'offerta originariamente presentata.

In particolare il Collegio è chiamato a valutare se il comportamento tenuto dalla Stazione Appaltante, che aveva permesso all'operatore economico – a causa di errore materiale sui costi della manodopera indicati - di integrare e chiarire le giustificazioni presentate, sia o meno conforme al principio di immodificabilità dell'offerta.

La soluzione. il Collegio respingendo il ricorso proposto dal terzo classificato, ha, in primo luogo, ricordato che il giudizio sull'anomalia delle offerte nelle gare d'appalto è espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, sindacabile solo in caso di macroscopica erroneità ed irragionevolezza, non essendo consentito al giudice di compiere un'autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle sue singole voci (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 514 del 2017).

Ciò posto il Tribunale ha inteso ribadire – aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale – che in sede di verifica dell'anomalia, è ammissibile la modificabilità delle giustificazioni volta a correggere sovrastime e sottostime di alcune voci di costo, purché l'offerta risulti nel suo complesso seria e attendibile (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5855 del 2017; Id., sez. V, n. 4680 del 2017).

In conclusione. Facendo applicazione dei suesposti principi , il Collegio ha rigettato il ricorso , prevedendo che in sede di verifica dell'anomalia, sono modificabili i giustificativi relativi all'offerta, ed in particolare sono consentite le giustificazioni volte a correggere sottostime e sovrastime di alcune voci di costo ed in generale eventuali errori di calcolo, sempre che resti ferma l'entità dell'offerta economica, in ossequio alla regola di immodificabilità dell'offerta.

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