Decreto penale di condanna. La determinazione della pena pecuniaria in base alla condizione economica dell'imputato non è incostituzionale
25 Giugno 2019
Con sentenza n. 155/2019, la Corte costituzionale dichiara la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Gip di Termine Imerese (trattate unitamente alle questioni avanzate dal Gip di Macerata, perché sostanzialmente identiche) con riguardo alla nuova disposizione, introdotta per effetto dell'art. 1, comma 53, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), dell'art. 459, comma 1-bis, c.p.p., nella parte in cui prevede che il giudice, nel determinare l'ammontare della pena pecuniaria da irrogare in sostituzione di una pena detentiva, debba tener conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare, e che il valore giornaliero di ragguaglio sia non inferiore a euro 75 e non superiore a tre volte detto ammontare per ogni giorno di pena detentiva. Secondo il giudice rimettente, in tale previsione, vi sarebbe una violazione degli artt. 3, 27, comma 1 e 3, e 111 Cost. Di diverso avviso la Corte costituzionale, che, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale, ha rammentato la ratio del procedimento per decreto: Il nuovo comma 1-bis dell'art. 459 cod. proc. pen. in questa sede censurato - che consente di determinare entro una forbice piuttosto ampia (da 75 a 225 euro) il tasso di conversione giornaliero della pena detentiva in sede di decreto penale di condanna - costituisce per l'appunto la risposta del legislatore alle esigenze emerse nella prassi, calibrate sulle specificità del procedimento per decreto: un procedimento che scommette sulla possibilità che l'imputato accetti la pena irrogatagli al di fuori del contraddittorio, con conseguente prezioso risparmio di energie per la giurisdizione penale, in cambio - in genere - di un consistente sconto rispetto allo stesso minimo edittale della pena e - in ogni caso - a fronte della rinuncia alla pena detentiva da parte della pubblica accusa. |