Il 1° luglio il processo tributario diventa telematico

Marco Ligrani
26 Giugno 2019

Il processo tributario telematico, noto con l'acronimo PTT, diventerà obbligatorio dal 1° luglio 2019. Da quella data, dunque, tutti i ricorsi e gli appelli dovranno essere notificati a mezzo p.e.c., con l'unica eccezione rappresentata dalle controversie, inferiori a tremila euro, per le quali i privati potranno continuare a utilizzare l'iter cartaceo. Al di fuori di questa ipotesi, dunque, quella telematica rappresenterà l'unica modalità ammissibile per tutti gli atti processuali; pertanto, da allora i ricorsi e gli appelli devono essere notificati e depositati unicamente in via telematica e così vale anche per tutti gli altri atti processuali, indipendentemente dal fatto che, nello stesso processo, sia stata utilizzata la modalità cartacea in epoca precedente al 1° luglio 2019.

Il processo tributario telematico, noto con l'acronimo PTT, diventerà obbligatorio dal 1° luglio 2019

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Da quella data, dunque, tutti i ricorsi e gli appelli dovranno essere notificati a mezzo p.e.c., con l'unica eccezione rappresentata dalle controversie, inferiori a tremila euro, per le quali i privati potranno continuare a utilizzare l'itercartaceo.

Al di fuori di questa ipotesi, dunque, quella telematica rappresenterà l'unica modalità ammissibile per tutti gli atti processuali; pertanto, da allora i ricorsi e gli appelli devono essere notificati e depositati unicamente in via telematica e così vale anche per tutti gli altri atti processuali, indipendentemente dal fatto che, nello stesso processo, sia stata utilizzata la modalità cartacea in epoca precedente al

1° luglio 2019.

Di conseguenza, qualora – ad esempio – il ricorso in primo grado sia stato proposto, prima del 1° luglio 2019, in modo cartaceo, per l'appello, che venga notificato dopo il 1° luglio 2019, si deve utilizzare esclusivamente il canale telematico.

Come previsto dall'art. 16, quinto comma, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, il

discrimine temporale

coincide con l'

instaurazione del giudizio tributario

e, pertanto, con la notifica; la norma, infatti, specifica che l'art. 16-bis, quarto comma, del d.lgs. n. 546/1992 si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.

La precisazione risulta di particolare importanza per i ricorsi proposti a cavallo dell'entrata in vigore dell'obbligo del telematico: in questi casi, qualora la sola costituzione in giudizio venga effettuata dopo il 1° luglio 2019 ma il ricorso sia stato notificato prima di quella data, essa dovrà essere effettuata in modo telematico soltanto se il ricorso sia stato notificato con la stessa modalità. Diversamente, qualora il ricorso sia stato notificato in modo cartaceo, la costituzione in giudizio dovrà seguire ugualmente il canale cartaceo nonostante avvenga dopo del

1° luglio 2019

, stante il divieto dell'“ibrido” di cui si dirà, più diffusamente, al paragrafo successivo; si pensi, al riguardo, non soltanto al termine di

trenta giorni

previsto dall'art. 22 del D.lgs. n. 546/1992 che cada a cavallo del 1° luglio 2019, ma anche al più ampio termine di

novanta giorni in caso di mediazione

ex articolo 17-bis del medesimo decreto, che, più facilmente, potrebbe abbracciare un arco temporale a cavallo del 1° luglio 2019.

All'obbligo del telematico, può derogare esclusivamente il presidente della commissione tributaria, o della sezione davanti alla quale pende il ricorso, ove ricorrano casi eccezionali, ovvero nel caso in cui la parte stia in giudizio personalmente.

Quanto alla costituzione in giudizio, essa avverrà utilizzando il Sistema informativo della Giustizia tributaria (noto con l'acronimo Si.G.I.T.), disponibile on-line all'indirizzo

giustiziatributaria.gov.it

, previa registrazione come utente.

Il caricamento dei documenti, che dovranno possedere i requisiti di tipo tecnico imposti dal D.M. 4 agosto 2015 (formato, dimensione massima, firma digitale, assenza di virus e integrità del file), avviane mediante un sistema di upload, che richiede la preventiva classificazione degli allegati, in base alla loro tipologia.

Una volta ultimato il caricamento e l'inserimento dei dati della controversia, il sistema rilascia la cosiddetta ricevuta sincrona, alla quale fa seguito, generalmente a distanza di pochi minuti, l'attribuzione del numero di ruolo generale.

A quel punto, il fascicolo informatico sarà consultabile dall'utente, che potrà seguire l'iter della controversia e prelevare gli atti di controparte, fino alla sentenza.

[Per ulteriori approfondimenti vedi M. Ligrani, Il processo Tributario Telematico]

Fonte: iltributario.it

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