Credito ceduto con l'accordo di separazione: modalità di iscrizione dell'ipoteca, benefici fiscali e poteri del PM

Laura Parlanti
26 Giugno 2019

La trasmissione dell'ipoteca dal marito alla moglie può verificarsi solo successivamente alla sua accensione che consegue alla iscrizione costitutiva della garanzia reale ed ha effetto in favore della moglie solo a seguito della annotazione a margine ai sensi dell'art. 2843 c.c.
Massima

Il Pubblico Ministero ha il potere di impugnare le controversie di tipo matrimoniale, ma non quelle che, sebbene connesse alla separazione, hanno ad oggetto la trasmissione dell'ipoteca giudiziale al cessionario del credito accertato con sentenza di condanna.

Inoltre, i benefici di carattere fiscale previsti dall'art. 19, l. n. 74/1974 possono essere concessi solamente se i soggetti che compiono gli atti sono i medesimi coniugi che hanno sottoscritto gli accordi di carattere patrimoniale conseguenti allo scioglimento del vincolo o alla separazione.

Il caso

La vicenda ha origine dall'impugnazione – ai sensi dell'art. 2764 bis c.c. - del provvedimento con il quale il Conservatore aveva eseguito un'iscrizione ipotecaria con riserva.

La richiesta di iscrizione era stata effettuata dalla moglie separata, alla quale, nell'ambito dell'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale, il marito aveva ceduto un proprio credito accertato con sentenza di condanna emessa in suo favore nei confronti di altro soggetto.

L'Agenzia del Territorio aveva rilevato che l'iscrizione avrebbe dovuto essere richiesta dal marito, titolare del diritto di credito, mentre la moglie avrebbe dovuto chiedere l'annotazione della cessione a margine dell'iscrizione precedente.

Il Tribunale aveva respinto il ricorso e la moglie aveva reclamato la decisione dinanzi alla Corte d'appello; nel gravame era intervenuto il Procuratore generale, il quale, respinto il reclamo, ha poi proposto ricorso per la cassazione del provvedimento denunziando la violazione dell'art. 19, l. n. 74/1987, assumendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la moglie aveva l'onere di richiedere adempimenti amministrativi e fiscali in favore dell'originario creditore, frustrando così il fine dell'esenzione fiscale previsto dalla norma suddetta.

In via subordinata, ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, l. n. 74/1987 nella parte cui non prevede, in ipotesi di richiesta di iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 2839, comma 1, c.c., che il coniuge cessionario di un credito di cui l'altro era titolare, possa beneficiare delle agevolazioni di legge.

La questione

Quando il pubblico ministero ha il potere di impugnare una sentenza civile e, in caso di cessione del credito a seguito di accordo di separazione omologato, chi è legittimato ad iscrivere ipoteca giudiziale e con quali limiti?

Le soluzioni giuridiche

La prima questione analizzata dagli ermellini – peraltro assorbente rispetto alle altre, comunque trattate, sia pure in modo sintetico - riguarda la capacità ad impugnare del P.M.

Come è noto, l'art. 72 c.p.c. prevede che il P.M. che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre (art. 69 c.p.c.) ha gli stessi poteri che competono alle parti e lo esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime (primo comma), che «può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi» (terzo comma) e, infine, che lo stesso potere di impugnazione spetta per le sentenze che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia di «sentenze straniere relative a cause matrimoniali» (comma quarto).

La titolarità dell'azione del P.M. in sede civile, derogando al principio dispositivo, ha quindi natura eccezionale, ed è riservata ai casi in cui il legislatore ritiene sussistere un particolare interesse pubblico sottostante alla situazione sostanziale; vige peraltro il principio di tipicità, previsto dagli artt. 69 c.p.c. e 2907 c.c., che comporta l'esclusione di interpretazioni estensive o analogiche. Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, pertanto, il P.M. non ha potere di azione e tanto meno d'impugnazione (in tal senso Cass. civ. sez. I, sent. 16 ottobre 2012, n. 17764, Cass. civ. S.U., sent. 13 novembre 2008, n. 27145).

Con la sentenza in commento la corte evidenzia che, nel caso di specie, il procuratore aveva proposto ricorso avverso una sentenza che non aveva ad oggetto una questione matrimoniale, né la separazione personale dei coniugi: il giudizio di merito, infatti, non riguardava la separazione, né si riferiva a questioni connesse al vincolo matrimoniale, ma aveva ad oggetto la possibilità, per il coniuge cessionario di un credito dell'altro, di procedere ad iscrizione di ipoteca a garanzia del credito ceduto. In sostanza, il petitum della domanda non rientrava tra le materie per le quali è previsto un potere autonomo del P.M. di agire in via sostitutiva – in ipotesi di inerzia, assenza o incapacità del titolare del diritto - o di intervenire in giudizio, atteso che la cessione del credito dal marito alla moglie, sebbene effettuata in occasione della separazione, non costituiva negozio di natura matrimoniale.

Al difetto del potere di impugnare da parte del P.M. consegue quindi l'inammissibilità del ricorso.

La decisione avrebbe potuto concludersi con l'esame della questione preliminare, tuttavia, la Corte ha esaminato - sia pur brevemente – anche gli altri motivi di ricorso, parimenti dichiarati inammissibili.

Il P.M. aveva censurato la decisione impugnata sostenendo che la corte territoriale avrebbe violato l'art. 19, l. n. 74/1987 che prevede l'esenzione da imposta di bollo e registro e da ogni altra tassa per gli atti documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di quelli esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni previsti dagli artt. 5 e 6, l. n. 898/1970.

La Suprema Corte osserva che la decisione emessa della corte d'appello si riferiva esclusivamente alla violazione del disposto di cui all'art. 2843 c.c. e solo in via incidentale, nella parte motiva, il collegio aveva accennato al fatto che, laddove fossa stata iscritta ipoteca sulla base del credito ceduto usufruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 74/1987, si sarebbe potuta determinata anche un'elusione fiscale.

Si tratta però di un obiter dictum, non suscettibile di censura, in quanto insuscettibile di giudicato.

Dalla lettura della motivazione pare, altresì, che il P.M. abbia criticato la sentenza impugnata anche sotto altro profilo, affermando che in una precedente decisione (n. 7217/2009) la medesima cassazione avrebbe fornito un'errata interpretazione dell'art. 19, l. n. 74/1987.

Con la pronuncia in commento la Corte rileva che la decisione richiamata nel ricorso, in realtà, si riferiva ad una questione diversa (gli effetti della surrogazione per volontà del debitore sulla garanzia, anche al fine dell'iscrizione ipotecaria) in cui non aveva alcun rilievo il fatto che i debitori originari fossero uniti dal vincolo coniugale, atteso che il titolo legittimante l'iscrizione dell'ipoteca era un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di entrambi i coniugi, uno dei quali aveva poi pagato parte del debito, surrogando nella posizione della banca un diverso soggetto (colui che aveva mutuato il denaro necessario per provvedere al pagamento).

I giudici di legittimità osservano comunque che è da ritenersi pacifico che la trasmissione della garanzia possa avvenire solo in seguito all'iscrizione nei registri immobiliari – atto che ha efficacia costitutiva della garanzia medesima – mediante annotazione della surroga ai sensi dell'art. 2843 c.c.

La Corte ha inoltre precisato che i benefici di carattere fiscale previsti dalla legge n. 74/1974 possono essere concessi per gli atti indicati dalla norma – come modificata dalle pronunce additive della Corte Costituzionale n. 176/1992 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione) e n. 154/1999 (che parimenti ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non estende l'esenzione a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi) – solamente se i soggetti che compiono gli atti sono i medesimi coniugi che hanno sottoscritto gli accordi di carattere patrimoniale conseguenti allo scioglimento del vincolo o alla separazione, ma non possono essere concessi in favore di soggetti terzi (come affermato con le pronunce Cass. civ. sez. trib., n. 7493/2002 e Cass. civ. sez. trib., n. 860/2014).

Osservazioni

La prima parte della motivazione della sentenza ribadisce un principio ormai consolidato: i poteri del P.M. nel processo civile hanno natura eccezionale e sono limitati ai casi espressamente previsti dalla legge, per cui, al di fuori dei casi tassativamente indicati dall'art. 69 c.p.c., egli non è legittimato ad agire.

Al P.M. è inoltre concesso di intervenire nei procedimenti indicati dai commi 1 e 2 dell'art. 70 c.p.c., che al comma 3 prevede altresì una più generale facoltà di intervento in ogni altra causa in cui ravvisi un pubblico interesse e, quindi, l'impugnazione è consentita nei casi in cui egli ha la legittimazione ad agire e nell'ulteriore ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 72 c.p.c. Ne consegue che laddove il P.M. intervenuto ai sensi dell'art. 70 c.p.c. ravvisi la sussistenza di motivi di gravame, in caso di inerzia della parte processuale soccombente, non può proporre impugnazioni.

Merita una più attenta riflessione la seconda parte della motivazione.

Due sono le questioni da approfondire: come deve essere eseguita l'iscrizione di ipoteca quando il credito portato dal titolo in forza del quale si richiede l'iscrizione sia stato ceduto a un soggetto terzo, e se si possano chiedere le agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 74/1987 in caso di cessione di credito avvenuta nell'ambito di un procedimento di separazione.

In merito al primo aspetto l'affermazione della Suprema Corte è solo in parte corretta: se è vero infatti che l'iscrizione ipotecaria deve essere effettuata in favore del creditore indicato nel titolo idoneo alla costituzione della garanzia, e che successivamente all'iscrizione si deve procedere all'annotazione a margine dell'iscrizione stessa (atto che comporta la trasmissione dell'ipoteca in favore del soggetto ceduto) è altrettanto vero che la richiesta di iscrizione può pervenire anche da un soggetto diverso da colui in favore del quale deve essere eseguita.

Sul punto la premessa non spiega se la moglie separata avesse chiesto l'iscrizione in suo favore – e in tal caso correttamente l'Agenzia del Territorio avrebbe effettuato l'iscrizione con riserva – o se invece si era limitata a richiederla (in tal caso la richiesta sarebbe stata corretta, come chiarito da Cass. civ. sez. I, n. 7217/2009).

Per quanto riguarda, invece, il riferimento alla possibile elusione di imposte, conseguente ad un'iscrizione effettuata in favore di un soggetto diverso dal coniuge, si deve osservare che la pronuncia richiamata nella decisione in commento (Cass. civ. sez. trib., n. 860/2014) si riferisce a un orientamento giurisprudenziale ormai superato.

E' opportuno ricordare, a tale proposito, che la ratio dell'art. 19, l. n. 74/1987 è quella di agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio, senza distinguere tra atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi. Si è affermato recentemente che gli atti stipulati dai coniugi in sede di separazione personale (o anche di divorzio) che comportano trasferimenti, anche a soggetti terzi, pur non facendo parte delle condizioni necessarie del ricorso per separazione, rientrano comunque in una sistemazione complessiva dei rapporti tra i coniugi e sono quindi ritenuti meritevoli di tutela, avendo causa nello «spirito di sistemazione, in occasione dell'evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale» (così Cass. civ. n. 16909/2015).

Il legislatore, in sostanza, ha voluto favorire la definizione conciliativa dei rapporti patrimoniali tra coniugi, dando particolare rilievo – nell'ambito della sistemazione dei loro rapporti in occasione della separazione consensuale – alla complessiva sistemazione solutorio-compensativa di tutta la serie di possibili rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale, e ha così disciplinato gli accordi presi in tale contesto in modo che da essi non derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli per il contribuente (così Cass. civ. n. 2111/2016, Cass. civ. n. 13340/2016, Cass. civ. sez. trib., n. 7966/2019, Cass. civ. sez. trib., n.8104/2017).

Ai fini dell'esclusione dell'applicazione del beneficio fiscale, pertanto, non è corretto il riferimento alla circostanza che un soggetto diverso dai coniugi sia titolare del credito oggetto di garanzia: nel caso specifico, piuttosto, si sarebbe dovuto verificare se la richiesta di iscrizione di ipoteca potesse essere considerata atto o provvedimento relativo al procedimento di separazione o procedimento esecutivo diretto ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni.

Non conoscendo il contenuto dell'accordo di separazione non è possibile dare una risposta al quesito, è però astrattamente ipotizzabile che se la cessione del credito avesse avuto la finalità di soddisfare in via anticipata il pagamento di un assegno di mantenimento, la moglie avrebbe potuto richiedere la costituzione della garanzia in favore del marito, per poi far annotare la cessione del credito in suo favore, avvalendosi del beneficio fiscale previsto dall'art. 19, l. n. 74/1974, atteso che tale cessione certamente ha fatto parte di quella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi meritevole di tutela che consente l'applicazione dell'agevolazione.