Obbligo motivazionale sotteso all’annotazione nel casellario informatico delle “notizie utili”

Redazione Scientifica
26 Giugno 2019

L'elenco delle finalità indicate dall'art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, in relazione alle quali vanno segnalate le “notizie utili”, deve ritenersi tassativo e non suscettibile di ampliamento, di guisa...

L'elenco delle finalità indicate dall'art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, in relazione alle quali vanno segnalate le “notizie utili”, deve ritenersi tassativo e non suscettibile di ampliamento, di guisa che, ove la notizia non risulti “conferente” ad una delle predette finalità, si deve escludere l'utilità stessa della notizia, in base ad una valutazione già effettuata a monte dal legislatore. Pertanto, la decisione dell'ANAC di disporre l'annotazione nel casellario di “notizie utili” deve essere sorretta da una motivazione che dia conto delle ragioni per cui esse possono ritenersi collegate, cioè “conferenti”, alle finalità specifiche indicate dall'art. 213, comma 10, citato nonché delle ragioni per cui in concreto i fatti, le situazioni o i comportamenti oggetto di segnalazione siano replicabili e quindi in grado di influire sull'andamento di future gare, e come utili.

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