Anche il Tribunale di Brindisi solleva questione di legittimità della legge c.d. spazzacorrotti per assenza di disciplina intertemporale
27 Giugno 2019
Il caso in esame del Tribunale di Brindisi, Sezione Penale, in qualità del Giudice dell'Esecuzione interessa l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica di Brindisi per una condanna di anni due ed otto mesi di reclusione per il delitto di peculato (aggravato ed in continuazione): la sentenza di condanna è divenuta esecutiva ed irrevocabile il 13 marzo 2019 ed il provvedimento del Pubblico Ministero è stato emesso il 5 aprile 2019, entrambi in piena vigenza della novella legislativa n. 3/2019. Il condannato, attualmente detenuto presso un istituto penitenziario, ha proposto incidente di esecuzione, chiedendo, in primo luogo, la declaratoria di inefficacia del titolo esecutivo posto in esecuzione e, in secondo luogo, il promovimento di questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b) della legge 9 gennaio 2019 n. 3, nella parte in cui, modificando l'art. 4-bis, comma 1,ord. pen. si applica anche al delitto di cui all'art. 314 c.p., commesso anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge. Il Tribunale di Brindisi, aderendo all'impostazione ad oggi maggioritaria della giurisprudenza di merito, ha accolto l'istanza difensiva, ritenendo obbligato il passaggio alla Corte costituzionale.
v. anche Legge anticorruzione: anche la Cassazione solleva questione di costituzionalità |