Adozione in casi particolari: permangono i diritti e i doveri verso i figli

Alberto Figone
27 Giugno 2019

Può il figlio rivendicare diritti di successione o di qualsiasi altra natura nei confronti del padre biologico?

Un figlio, nato nel 1978, è stato riconosciuto da entrambi i genitori biologici, che però si sono lasciati subito dopo la sua nascita. La madre si è sposata poco dopo e nel 1983 è stato adottato dalla sua nuova famiglia. In tutti questi anni, la madre non ha mai esercitato alcuna azione legale nei confronti del padre biologico, che non ha mai conosciuto né mai contattato in oltre 40 anni . Può oggi il figlio rivendicare diritti di successione o di qualsiasi altra natura nei suoi confronti?


Da quanto scritto, si presume che sia stato adottato dal marito di Sua madre, ai sensi dell'art. 44, l. n. 184/1983 (in allora appena entrata in vigore), ossia nelle forme dell'adozione in casi particolari. Questa forma di adozione mantiene operativi i diritti (anche successori) e i doveri del minore verso i genitori biologici e gli attribuisce pure diritti successori nei confronti dell'adottante, come se fosse un figlio nato nel matrimonio.

Dunque può vantare diritti successori nei confronti del padre biologico, tenendo però conto che, in base all'art. 480 c.c., il diritto ad accettare l'eredità si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione.

Quanto alla domanda risarcitoria, è pacifica l'illiceità della condotta del genitore, che, pur avendo riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio, si disinteressa di lui, sotto il profilo morale e patrimoniale. Si tratta di un pregiudizio di regola in re ipsa, conseguente alla stessa deprivazione del rapporto parentale, rilevante sotto un duplice profilo (danno esistenziale e morale) e quantificabile in via equitativa (cfr. in termini, da ultimo Cass. n. 14382/2019). Probabilmente potrebbe escludersi un pregiudizio di carattere patrimoniale, là dove l'obbligo di provvedere al mantenimento e alla crescita sia stato comunque assolto dall'adottante, marito della madre pur esso tenuto in tal senso. Occorre peraltro tenere conto dell'operare della prescrizione (di regola quinquennale), decorrente quanto meno dal raggiungimento dell'autonomia patrimoniale.

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