Rilevanza temporale delle condanne penali e dei connessi obblighi dichiarativi

Redazione Scientifica
27 Giugno 2019

ANAC con le Linee Guida n. 6, par. II, 2.1-2.2 ha precisato che anche condanne per reati diversi da quelli di cui all'art. 80, co. 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 possono comportare l'esclusione, non in quanto tali, ma perché esse potrebbero sottendere un “grave illecito” ai sensi del successivo co. 5 della medesima disposizione...

ANAC con le Linee Guida n. 6, par. II, 2.1-2.2 ha precisato che anche condanne per reati diversi da quelli di cui all'art. 80, co. 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 possono comportare l'esclusione, non in quanto tali, ma perché esse potrebbero sottendere un “grave illecito” ai sensi del successivo co. 5 della medesima disposizione.

In tal caso, infatti, la condanna assume rilievo in quanto espressione di “grave illecito professionale” ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, dovendosi intendere tale qualsiasi condotta legata all'esercizio dell'attività professionale, contraria a un obbligo giuridico di carattere civile, penale ed amministrativo (Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192).

In apparenza, quindi, non sembrerebbero essere intervenuti mutamenti decisivi rispetto alla previgente disciplina posto che, anche con il nuovo Codice, la partecipazione è impedita per condanne necessariamente ostative (in ogni caso) e previa valutazione della stazione appaltante per fatti illeciti, abbiano o meno condotto a condanna penale.

L'elemento rilevante di differenziazione tra i due corpi normativi è dato nondimeno dalla rilevanza temporale delle condanne che costituisce il discrimine anche in ordine all'obbligo dichiarativo.

La non perspicua formulazione del comma 10 dell'art. 80 ha reso necessario l'intervento ermeneutico del Consiglio di Stato (Ad. Comm. Speciale, 14.9.2017) il quale ha chiarito che la locuzione “tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna”, va intesa come segue: “tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna da cui discenda la pena accessoria del divieto a contrarre”.

Ne consegue che la rilevanza temporale delle condanne relative ad un reato non contemplato dall'art. 80, comma 1,d.lgs. 50/2016, è confinata nel limite di tre anni dal giudicato.

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