Quando una condanna penale “atipica” integra un grave illecito professionale?

27 Giugno 2019

Affinché una condanna per un reato diverso da quelli elencati al comma 1 dell'art. 80 possa integrare un “grave illecito professionale” è opportuno verificare, ai sensi del comma 10 dell'art. 80, quando è passata in giudicato la relativa sentenza di condanna.

La questione interpretativa sub iudice. Il TAR Lazio torna ad occuparsi del controverso rapporto tra la causa di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (a mente del quale, com'è noto, costituisce causa di esclusione la condanna per uno dei reati indicati dalla lettera a) alla lettera g) di tale medesima disposizione) e quella di cui al successivo comma 5, lett. c), della medesima previsione (che, com'è noto, prevede, a sua volta, che le stazioni appaltanti possano punire con l'esclusione i concorrenti colpevoli di “gravi illeciti professionali”).

Più precisamente, il Collegio era chiamato a valutare se possa, o meno, integrare un grave illecito professionale la circostanza che il titolare dell'impresa concorrente abbia omesso di dichiarare, in sede di gara, una condanna penale definitiva per il reato di lesioni colpose passata in giudicato tre anni prima della gara.

La soluzione cui è pervenuto il TAR Toscana.Dopo aver constatato che il suddetto reato non rientra tra quelli espressamente contemplati dal comma 1 del citato art. 80, il Collegio evidenzia, richiamando le Linee Guida ANAC n. 6, che, in ogni caso, anche eventuali condanne per reati diversi da quelli richiamati da detta disposizione possono giustificare l'esclusione del concorrente. Essi, infatti, «possono comportare l'esclusione, non in quanto tali, ma perché (…) potrebbero [integrare] un “grave illecito” ai sensi dell'art. 80, co. 5».

Può, infatti, considerarsi un “grave illecito professionale” qualsivoglia «condotta legata all'esercizio dell'attività professionale, contraria a un obbligo giuridico di carattere civile, penale ed amministrativo».

Muovendo da tale presupposto, il Collegio evidenzia che in ogni caso, anche qualora si ritenga che un reato sia astrattamente idoneo ad integrare un “grave illecito professionale”, è comunque necessario verificare, in concreto, la data in cui è intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. E ciò in applicazione del comma 10 dell'art. 80 che fissa le regole da seguire per individuare i termini di rilevanza temporale dei precedenti penali. Termini individuati, prima delle ultime modifiche apportate dalla l. n. 55 del 2019, rispettivamente, in cinque anni o in tre anni a seconda della pena comminata e della sussistenza, o meno, di pene accessorie.

Sulla base di tali principi il TAR Lazio, rilevato che nel caso di specie il giudicato penale si era formato «ben oltre il termine di tre anni dalla dichiarazione e dalla indizione della gara», ha dunque ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.