Favor rei e bilanciamento di circostanze in caso di reato complesso
28 Giugno 2019
Con la sentenza n. 27816/2019, la Seconda Sezione si è allineata ai precedenti in materia (v., tra le molte, Cass. pen., Sez. II, 24 ottobre 2014, n. 50047, Ferrante), ribadendo il principio di diritto per cui quando una ipotesi di reato autonoma è “trasformata” (ovvero, come nel caso di specie, “assorbita” da una circostanza aggravante) ovvero, all'opposto, quando una aggravante è “trasformata” in reato autonomo, l'individuazione della normativa più favorevole deve avvenire “in concreto” nel giudizio di bilanciamento. La Corte prosegue, affermando che: «In via di principio, infatti, la qualificazione del “fatto” (nel caso che ci occupa l'aver consumato la condotta estorsiva introducendosi, contro la volontà dell'avente diritto, in un luogo di privata dimora) in termini di circostanza aggravante consente se non altro di operare il giudizio di bilanciamento e, dunque, di "annullarne" la ricaduta sanzionatoria. Per altro verso, però, soprattutto nella ipotesi, quale quella che ci occupa, di aggravanti speciali o ad effetto speciale, potrà accadere che l'inquadramento normativo del “fatto” in una circostanza aggravante, laddove questa non venga “annullata" in conseguenza dell'esito del giudizio di bilanciamento, possa sortire un effetto addirittura più penalizzante, in termini sanzionatori, di quello conseguente alla applicazione dell'aumento operato ex art. 81 c.p. per il concorso formale. In definitiva, quindi, è corretta la impostazione che si ritrae dalle decisioni sopra richiamate secondo cui la individuazione della disciplina più favorevole va fatta "in concreto", ovvero in conseguenza dell'esito del giudizio di bilanciamento poiché soltanto laddove il giudice di merito ritenga, nella sua discrezionalità, di dover "bilanciare" la aggravante (che, si badi, è ad effetto speciale, comportando un aumento di pena ben superiore al terzo) con le concorrenti circostanze attenuanti, la disciplina sopravvenuta potrà essere in effetti giudicata "concretamente" più favorevole». |