Le deroghe all’operatività del principio della suddivisione in lotti degli appalti pubblici.

Francesco Renda
28 Giugno 2019

La suddivisione in lotti degli appalti pubblici sancita nell'art. 51 del d. lgs. 50/2016 costituisce un principio generale di natura preferenziale, sicché la scelta dell'amministrazione di segno contrario deve essere adeguatamente e puntualmente motivata negli atti di gara.

Il caso. Il Comune di Segrate indiceva una gara per l'affidamento nel territorio comunale dei servizi di igiene ambientale e di quelli collaterali di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

L'amministrazione comunale – nonostante il rilevante importo dell'appalto e nonostante le molteplici prestazioni oggetto dello stesso presentassero natura differenziata– decideva di non procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti.

Il bando di gara veniva quindi impugnato da un operatore economico, il quale deduceva l'illegittimità della lex specialis per violazione del principio di massima concorrenza di cui all'art. 30 del d. lgs. 50/2016 nonché per violazione dell'art. 51 d. lgs. 50/2016, che impone la suddivisione in lotti dei pubblici appalti.

La perimetrazione dell'operatività del principio di concorrenza nel settore della gestione dei rifiuti. Il Tar Milano chiarisce innanzitutto che, con riferimento al settore della gestione dei rifiuti, sussistela necessità di garantire la massima concorrenza ai fini dell'affidamento delle attività di recupero e riciclo dei rifiuti raccolti. Tali attività sono infatti sottratte al regime pubblico di privativa comunale che investe le distinte attività di raccolta, trasporto e smaltimento.

In tale prospettiva, viene affermato che anche per i servizi di igiene urbana devono trovare applicazione l'art. 50, comma 2 del d. lgs. 150/2016 sul divieto di limitazione artificiosa della concorrenza, nonché l'art. 51, comma 1 del d. lgs. 150/2016 sull'obbligo di suddivisione in lotti funzionali o prestazionali.

Le deroghe al principio della suddivisione in lotti. Nel prosieguo della pronuncia, il Giudice Amministrativo sottolinea poi che, costituendo il principio della suddivisione in lotti un principio generale di natura preferenziale, eventuali deroghe all'operatività dello stesso devono essere adeguatamente e puntualmente motivate dalla stazione appaltante.

Non sono quindi sufficienti motivazioni apodittiche e tautologiche, inidonee a chiarire le ragioni tecniche o economiche ostative alla suddivisione in lotti della commessa.

Le conclusioni del TAR. Il TAR, non ritenendo adeguatamente motivata la decisione dell'amministrazione comunale di non procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto, decide quindi di annullare il bando di gara.