Misure di prevenzione e obbligo di soggiorno: autorizzazione ad allontanarsi solo per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia
01 Luglio 2019
Con la sentenza n. 27846/2019, la Seconda Sezione ha confermato il principio di diritto già espresso in altri arresti (v. Cass. pen., Sez. II, n. 38825 del 28 aprile 2017), per cui, in tema di misure di prevenzione, alla persona, sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune, può essere concessa l'autorizzazione ad allontanarsene solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia. Nel caso in esame dalla Corte, non ricorrevano i presupposti per accogliere l'istanza, dato che – secondo il Collegio – si osserva come la limitazione di altri diritti di rango costituzionale diversi da quello alla salute non sia irragionevole, costituendo una scelta del legislatore, esercitata nell'ambito di opzioni riservate alla sua discrezionalità e non ingiustificata, a fronte della prevalenza riconosciuta alle ragioni costituzionali di segno collettivo, rappresentate dalla prevenzione di attività criminose, sottese alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. |