Differenze reddituali causate dalle scelte comuni di vita: al coniuge richiedente l’onere della prova
01 Luglio 2019
Il caso. In seguito al divorzio, due donne di città diverse ricorrevano presso le rispettive Corti di appello competenti avverso le sentenze che rigettavano la loro domande di assegno divorzile nei confronti degli ex coniugi. Tuttavia, i giudici di secondo grado rigettavano i gravami in quanto: in un caso, l'appellante non dimostrava nè la mancanza di adeguati mezzi economici nè di non essere in grado di procurarseli, poichè non aveva prodotto la documentazione dimostrativa degli stessi, precludendo così il confronto reddituale tra le parti; nell'altro, in parziale riforma della sentenza impugnata, riducevano l'assegno divorzile in quanto la donna godeva della casa coniugale e non si era attivata a cercare un'occupazione lavorativa. Entrambe allora ricorrevano per cassazione, ma ancora una volta vedevano rigettate le loro doglianze.
Va provata la sperequazione reddituale tra coniugi. Muovendo da questi due casi analoghi, la Suprema Corte ribadisce il principio secondo cui «la funzione dell'assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale ma, principalmente, di assistere il coniuge che è privo incolpevolmente di mezzi adeguati e poi di riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, nei casi in cui vi sia la prova che la sperequazione reddituale in essere, all'epoca del divorzio, sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno oppure di quello comune». Affermano le pronunce che grava sull'ex coniuge istante l'onere della prova che la suddetta sperequazione sia determinata da scelte condivise effettuate tra le parti nel corso del matrimonio. |