Annotazione casellario informatico Anac: può avvenire solo se le notizie non siano manifestamente inconferenti rispetto alla finalità di pubblicità-notizia

Claudia Ciccolo
01 Luglio 2019

La sentenza in commento delinea i presupposti al ricorrere dei quali può essere disposta l'annotazione nel casellario informatico dell'ANAC con finalità di pubblicità-notizia nonché il perimetro dell'onere motivazionale quanto agli esiti della valutazione prodromica alla decisione di annotazione.
Massima

L'annotazione nel casellario informatico dell'ANAC con finalità di pubblicità-notizia, ai sensi dell'art. 213 c. 10 del d.lgs. n. 50 del 2016, deve avvenire in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa, il che implica non solo che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, ma anche che l'annotazione possa essere eseguita solo nei casi in cui risulti che i fatti da annotare non sono manifestamente inconferenti rispetto alla finalità di tenuta del casellario. Conseguentemente, l'annotazione/pubblicità-notizia deve essere adeguatamente motivata in ordine alle ragioni della ritenuta utilità.

Il caso

La vicenda posta all'attenzione del Tar Lazio riguarda l'impugnazione del provvedimento dell'ANAC di annotazione, ai sensi dell'art. 213 comma 10 del d.lgs. n. 50 del 2016, del fatto segnalato da una stazione appaltante consistente nella irregolare esecuzione del contratto di appalto dei servizi di pulizia e sanificazione di locali ed ambienti, che aveva determinato l'applicazione di due penali ma non la risoluzione del contratto.

Nel ricorso l'impresa appaltatrice contestava legittimità dell'iscrizione, tra l'altro, per mancanza dei presupposti, non potendo considerarsi gravi le circostanze che avevano condotto all'applicazione delle penali, e per omessa motivazione, non risultando dal provvedimento impugnato le ragioni che avevano condotto l'Autorità a ritenere le informazioni annotate utili ai fini della tenuta del casellario.

Il Tar accoglie il ricorso, ritenendo fondate le predette censure relative all'assenza di “utilità” della notizia riportata nel casellario, in ragione della lieve entità degli addebiti segnalati, ed alla carenza di motivazione.

La questione

La sentenza in commento delinea i presupposti al ricorrere dei quali può essere disposta l'annotazione nel casellario informatico dell'ANAC con finalità di pubblicità-notizia nonché il perimetro dell'onere motivazionale quanto agli esiti della valutazione prodromica alla decisione di annotazione.

Inoltre, vi si esclude la sussistenza del presupposto per l'annotazione nel caso in cui il fatto segnalato consista in contestazioni di inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali cui abbia fatto seguito l'applicazione di penali di lieve entità e non anche la risoluzione del contratto.

Le soluzioni giuridiche

Il Tar, aderendo all'indirizzo prevalente in via di consolidamento, enuncia il principio per cui, qualora l'annotazione nel casellario informatico dell'ANAC non sia prevista dal legislatore come obbligatoria, come nei casi di pubblicità-notizia di cui al comma 10 dell'art. 213, la stessa deve essere disposta in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa, il che presuppone, oltre al fatto che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate, che le stesse non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del casellario, che consistono nel fornire alle stazioni appaltanti notizie che abbiano un'effettiva utilità per la valutazione dell'affidabilità professionale degli operatori.

Inoltre, il Collegio rileva come le annotazioni non incidano mai in maniera “indolore” nella vita dell'impresa, anche nei casi, come quello della pubblicità-notizia, in cui non ne determinano l'automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché comunque assumono rilievo sia sotto il profilo dell'immagine sia sotto quello dell'aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche, evidentemente in ragione dell'obbligo di segnalare, nel DGUE o simili, le annotazioni in questione per consentire la valutazione, da parte delle stazioni appaltanti, del rilievo dei fatti ivi riportati in termini di grave illecito professionale ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016.

Per questa ragione, la mera valenza di pubblicità notizia non solo non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'interesse alla conoscenza delle vicende segnalate dalle stazioni appaltanti, perché l'annotazione non può essere disposta in relazione a fatti manifestamente inconferenti con la finalità del casellario di mettere a disposizione notizie utili, ma l'obbliga a dare conto della sussistenza di tale interesse attraverso un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia.

Osservazioni

La sentenza in commento appare di particolare rilevanza poiché delinea la fisionomia del potere di annotazione non obbligatoria riconosciuto all'ANAC dalla citata norma di legge, in tal modo definendone i presupposti e i criteri di legittimo esercizio. In specie, dalla qualificazione del potere in parola come discrezionale, in ragione del fatto che non vengono in rilievo le ipotesi legislative di annotazione obbligatoria, discende che lo stesso può essere correttamente esercitato solo nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità e, quindi, solo previa verifica della sussistenza del presupposto, previsto dalla norma, dell'utilità della notizia da iscrivere – nel senso che deve trattarsi di fatti da cui le stazioni appaltanti possano trarre informazioni sull'affidabilità professionale del singolo operatore – e dando atto di tale compiuta valutazione nella parte motiva del provvedimento.

I giudici amministrativi evidenziano, infatti, la necessità che la pubblicità-notizia non sia ritenuta per ciò solo priva di incidenza nella vita professionale dell'impresa che ne viene attinta, potendone invece derivare i sopra indicati rilevanti effetti, e, per tale ragione, concludono che, nel disporre la stessa, l'Autorità non possa limitarsi ad affermare la conferenza della notizia o a ripetere il contenuto della segnalazione, così rimettendo la valutazione di utilità della notizia alla stazione appaltante e riducendo l'interlocuzione con l'impresa nella fase endoprocedimentale a mero simulacro.

Al contrario, in considerazione degli effetti connessi anche a questa tipologia di annotazione, la cautela nel disporla deve essere massima, «in particolare quando le notizie non abbiano originato alcun tipo di contenzioso che possa servire a stabilire la verità dei fatti e le eventuali ed effettive responsabilità» (in questi termini, Tar Lazio, n. 8269/19 cit.); è allora obbligatoria per l'Autorità la riflessione preliminare alla decisione di annotazione (e la relativa esternazione) che, all'occorrenza, può anche richiedere e declinarsi in un autonomo accertamento dei fatti oggetto di segnalazione, laddove essi si prestino a diverse interpretazioni e nessuna altra autorità sia stata investita del relativo accertamento.

In applicazione di tali coordinate, la pronuncia in commento e le altre segnalate hanno ritenuto sussistente il difetto di motivazione ogniqualvolta il provvedimento di annotazione «comunichi l'impressione che l'ANAC ritenga di poter annotare come notizie utili anche segnalazioni che prescindono dalle anzidette finalità» (Tar Lazio, n. 8269/2019 cit.), come nel caso in cui sia annotata la risoluzione per grave inadempimento prospettata dalla stazione appaltante «senza considerare la realtà di fatto che la aveva originata», rappresentata dall'impresa, «che per vero sembra più riconducibile ad una impossibilità sopravvenuta, e che comunque aveva visto uno sforzo diligente dell'impresa appaltatrice per evitare ogni disservizio» (Cons. St. n. 898/2019 cit.), e hanno altresì reputato non utili ad accrescere il patrimonio informativo delle altre stazioni appaltanti, e dunque non annotabili, le irregolarità nell'esecuzione del contratto di lieve entità che, pur determinando l'applicazione di penali (di non rilevante importo), non siano state ritenuta dall'amministrazione ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale (sent. in commento e Tar Lazio, n. 2178/2019 cit.).